Premesso che il riesame, da parte dell'autorità prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non è stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quò, ma, anziché d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facoltà di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò, la possibilità di proporre opposizione avanti al pretore, come già ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 142 Testo unico circolazione stradale · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 24 cost.