Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142, quinto

comma, e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico

delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dalla legge

24 marzo 1989, n. 122, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre

1993 dal Pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente tra

Rossi Stefano ed il Comune di Tarvisio, iscritta al n. 774 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'ingiunzione di

pagamento di una somma, escussa con cartella esattoriale, a titolo di

sanzione amministrativa per infrazione a norme del codice della

strada del 1959, il pretore di Tolmezzo ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 142, quinto comma, e 142- bis

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), nel testo novellato dalla legge 24 marzo

1989, n. 122, per violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo il combinato disposto delle norme

impugnate, derogando con una normativa speciale al procedimento

"comune" dettato per l'applicazione delle sanzioni amministrative

dalla legge n. 689 del 1981, eliminerebbe la fase del riesame del

fatto e della valutazione circa la sanzione da parte del Prefetto,

nell'ipotesi in cui il presunto trasgressore non inoltri un

tempestivo ricorso amministrativo allo stesso Prefetto, perché nel

sistema del codice della strada del 1959 come novellato dalla legge

n. 122 del 1989 (sistema, peraltro, riprodotto anche nel nuovo codice

della strada del 1992), non vi è più l'obbligo del rapporto ed il

Prefetto non conosce gli atti e non emette alcun provvedimento. Ciò

impedirebbe quindi di proporre l'opposizione prevista dall'art. 22

della legge n. 689 del 1981, con ingiustificabile discriminazione del

trasgressore di norme sulla circolazione stradale, rispetto

all'autore di qualsiasi altra violazione amministrativa.

In subordine il giudice della rimessione denuncia, in riferimento

allo stesso parametro costituzionale, l'intero art. 142 del codice

della strada del 1959, nel testo novellato dalla legge n. 122 del

1989, nella parte in cui non prevede che nel verbale di accertamento

della violazione debba essere inserito l'avvertimento, per il

trasgressore, circa la facoltà di proporre ricorso al Prefetto nel

termine di 60 giorni dall'accertamento o dalla notificazione della

violazione stessa, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui

appartiene l'organo accertatore nonché le conseguenze della omessa

impugnativa e del mancato pagamento, quali l'esecutività del verbale

per una somma pari alla metà del massimo edittale, e, non essendo

prevista la trasmissione degli atti al Prefetto, la impossibilità di

proporre opposizione dinanzi al Pretore. Ciò anche in relazione al

principio espresso nell'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto

1990, n. 241 sulla trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a

quanto previsto in tema di decreto ingiuntivo dall'art. 641 c.p.c..

Di entrambe le questioni il giudice a quo ravvisa la rilevanza,

perché, in caso di accoglimento della prima, diverrebbe nulla la

cartella esattoriale in quanto "emessa senza titolo esecutivo", e,

nel caso di accoglimento della seconda, sarebbe nullo anche lo stesso

verbale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando che il sistema sanzionatorio previsto dal codice della

strada, derogatorio rispetto a quello dettato dalla legge n. 689 del

1981, si giustifica per l'esigenza di snellimento delle procedure di

contestazione delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale

che, per numero, frequenza e diffusione, costituiscono una categoria

speciale.

La scelta del legislatore del 1989, reiterata nel nuovo codice del

1992 e non posta in discussione nemmeno nella recente modifica

attuata con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, non appare

all'Avvocatura dello Stato censurabile né sotto il profilo della

ragionevolezza né sotto quello della violazione del diritto di

difesa, non sembrando difficoltosa la proposizione del ricorso

amministrativo al Prefetto, da inoltrare allo stesso ufficio o organo

cui appartiene l'agente accertatore, ed essendo l'ordinanza-ingiunzione prefettizia che decide il ricorso, in forza della

completezza della sua motivazione e dell'apprezzamento in essa

operato di tutti gli atti e documenti d'ufficio e di parte, l'unico

atto suscettibile di venire compiutamente esaminato dall'autorità

giudiziaria in sede di opposizione.

La difesa dello Stato conclude, pertanto, per il rigetto delle

questioni in quanto infondate. Considerato in diritto

1.1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 142,

quinto comma, e 142- bis del testo unico delle norme sulla

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393,

come modificati dalla legge 24 marzo 1989 n. 122.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che con la legge n. 122 del

1989 cit. (applicabile secondo il rimettente al giudizio a quo, data

l'epoca del fatto) si è introdotto, rispetto al regime sanzionatorio

comune dettato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, un regime

speciale per le infrazioni al codice della strada all'epoca vigente -

regime speciale poi trasfuso nel nuovo codice della strada approvato

con decreto legislativo n. 285 del 1992 - il quale, non prevedendo

che gli atti di accertamento dell'infrazione siano inviati al

Prefetto, elimina il riesame di ufficio del fatto e la determinazione

della sanzione da parte del predetto organo ed esclude di conseguenza

la possibilità della opposizione al Pretore ai sensi dell'art. 22

della legge n. 689 del 1981 cit.

1.2. - Altra questione di legittimità di costituzionale, sempre

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, si solleva, da parte

del giudice a quo, con riguardo all'art. 142 del codice della strada

cit. per la mancata previsione, in detta disposizione, dell'obbligo

della indicazione, nel verbale di accertamento notificato al

trasgressore, della facoltà di proporre ricorso al Prefetto entro

sessanta giorni dalla notifica del verbale medesimo "e delle

conseguenze (esecutività dell'atto per una somma pari alla metà del

massimo edittale)", come invece dovrebbe essere previsto in armonia

con l'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 "che

disciplina in generale il procedimento amministrativo nell'ottica

della trasparenza della attività amministrativa e dell'effettiva

tutela del cittadino rispetto agli abusi dell'autorità", nonché con

quanto previsto dall'art. 641 del codice di procedura civile circa

l'obbligo di menzionare alla parte, cui viene notificato il decreto

ingiuntivo, "il termine per l'opposizione e l'esecutività del

provvedimento".

2.1. - Le questioni non sono fondate, nei sensi che verranno di

seguito enunciati.

Per quel che riguarda la questione che investe gli artt. 142,

quinto comma, e 142- bis del codice della strada emanato nel 1959,

come modificati dalla legge n. 122 del 1989, osserva la Corte che in

base a tali disposizioni (riprodotte nel nuovo codice della strada

del 1992) il riesame della contestazione da parte dell'autorità

prefettizia non è stato eliminato, ma, anziché avvenire di ufficio

come era in precedenza in base alla legge n. 689 del 1981, consegue

al ricorso dell'interessato avverso il verbale di accertamento.

Indipendentemente perciò dal rilievo secondo cui dall'art. 24 della

Costituzione non deriva l'esigenza del riesame d'ufficio in sede

amministrativa della contestazione, la facoltà di proporre ricorso

all'autorità amministrativa consente all'interessato di far valere

comunque le proprie ragioni e di ottenere quel riesame in questa

sede.

Inoltre, per l'aspetto che propriamente investe l'art. 24 della

Costituzione, diversamente da quanto sembra ritenersi nell'ordinanza

di rinvio, il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al

Prefetto avverso il verbale di accertamento non preclude

all'interessato la possibilità di proporre opposizione al Pretore,

secondo l'interpretazione adeguatrice offerta da questa Corte nella

sentenza n. 255 del 1994 e che si intende ribadire nel presente

giudizio.

2.2. - Per quel che riguarda la seconda questione prospettata

nell'ordinanza di rinvio, esattamente il giudice a quo, in vista

dell'esercizio del diritto di difesa, richiama l'esigenza del

rispetto di quelle regole di trasparenza, poste in via generale

dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, che obbligano

l'autorità amministrativa a rendere edotti coloro, cui vengano

notificati provvedimenti amministrativi, circa il termine e

l'autorità cui è possibile ricorrere. Tale previsione deve

ritenersi di carattere generale e quindi integrativa di procedimenti

amministrativi disciplinati, come nella specie, da disposizioni

anteriori.

Anche questa interpretazione adeguatrice appare idonea a superare

il secondo dubbio di costituzionalità sollevato nell'ordinanza di

rinvio, mentre non può ritenersi conferente, come tertium

comparationis, la disciplina del codice di procedura civile dettata

per il decreto ingiuntivo, data l'evidente diversità della

situazione oggetto di tale disciplina rispetto al procedimento

amministrativo di cui alla norma denunziata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142,

quinto comma, e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo

unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificati dalla

legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata

in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142

del medesimo d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dalla

legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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