Art. 141 — Notificazione delle contravvenzioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.
Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente a 150, non è frutto di una scelta arbitraria del legislatore, alla cui discrezionalità è rimessa la determinazione di tale termine in limiti tollerabili, nel bilanciamento fra le esigenze organizzative della pubblica amministrazione (specie nei centri urbani ove il traffico è più elevato, dovendosi provvedere ad una mole di contestazioni così numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte) e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione. Indicativa della non arbitrarietà della scelta del termine di 150 giorni è proprio la gradualità attraverso la quale si è pervenuti alla sua determinazione, quale risultato della valutazione dell'esperienza concreta che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini più brevi in precedenza previsti. Un ulteriore prolungamento del termine tuttavia non potrebbe non porre dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza, ben potendo ovviarsi ad eventuali difficoltà organizzative con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze in armonia con l'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 141, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 l. 24 marzo 1989 n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 24 cost. · Art. 141 Testo unico circolazione stradale · Art. 22 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 149/1967.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 141 Testo unico circolazione stradale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Gli elementi che concorrono a configurare le contravvenzioni di cui agli artt. 132 T.U. n. 393 del 1959 (guida in stato di ebbrezza) e 688 C.P. (ubriachezza manifesta) differiscono sostanzialmente, in quanto la violazione dell'art. 132 codice stradale è prevista a tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione e sussiste appena si verifichi uno stato di ebbrezza, anche non alcoolica, che sia comunque tale da incidere sulla prontezza dei riflessi indispensabili alla guida, mentre la contravvenzione di cui all'art. 688 C.P., pur essendo della stessa indole, è peraltro intesa a tutelare il diverso bene della sicurezza sociale contro la piaga dell'alcolismo e si concreta in un diverso stato del soggetto, che deve essere necessariamente colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ebrietà, cioè di anormalità psichica percepibile da chiunque e rilevabile "ictu oculi". Queste differenze sostanziali danno sufficiente ragione della differenziazione di disciplina adottata dal legislatore il quale, estendendo alla contravvenzione di cui all'art. 132 codice stradale la condizione di procedibilità prevista dall'art. 143 dello stesso codice e consistente nella tempestiva modifica del verbale al contravventore qualora non si sia potuto far luogo alla immediata contestazione, ha posto in essere una disciplina diversa rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 688 C.P. seguendo un razionale criterio di politica legislativa penale rientrante, come tale, nella sfera della sua discrezionalità. Pertanto deve dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 codice stradale sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della presunta disparità di trattamento fra contravventori agli artt. 132 codice stradale e 688 C.P. in funzione del sistema preclusivo dell'azione penale previsto dalla norma impugnata.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 140 Testo unico circolazione stradale · Art. 141 Testo unico circolazione stradale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. 284 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai comimi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni. Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del Codice penale, la notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del Codice penale. Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art141 · fonte del testo
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