Art. 80
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[1]Le controversie fra Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il rimborso di spese di spedalita', di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da speciali disposizioni di legge, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del R. decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa:
- a)con decreto del Sottoprefetto del circondario, se vertenti tra istituzioni e Comuni dello stesso circondario.
- b)con decreto del Prefetto della provincia, se vertenti fra istituzioni e Comuni di diversi circondari della stessa Provincia, ovvero tra le istituzioni, i detti Comuni e la Provincia;
- c)con decreto del Ministro dell'interno, se vertenti fra diverse Provincie o fra istituzioni e Comuni di Provincie diverse.
[2]I decreti del Prefetto, emessi su ricorsi contro i provvedimenti del Sottoprefetto, e quelli del Ministro sono definitivi.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847
1Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Decreto 11 febbraio 1924
4con decorrenza dal 1 marzo 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Testo in vigore dal 5 marzo 1924 al 1 luglio 1954
