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[1]Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalita', di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

  • a)con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia;
  • b)con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse.

[2]Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

[3]Rimane salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, e' riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.

[4]Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non e' necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art80 · fonte del testo

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