Art. 80
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[1]Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalita', di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:
- a)con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia;
- b)con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse.
[2]Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.
[3]((Nelle controversie di cui alla lettera a) la Giunta provinciale amministrativa si pronuncia con la composizione indicata nell'art. 13 del lesto unico delle leggi sulle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639, e con la procedura prescritta nell'art. 125 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della presente legge)).1 ((La decisione della Giunta e' omessa in Camera di Consiglio, senta ministero di avvocato, e viene redatta su carta libera)).1
[4]Rimane salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, e' riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.
[5]Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non e' necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847
1Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924
