Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((Le controversie fra Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il rimborso di spese di spedalita', di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da speciali disposizioni di legge, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del R. decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa:
- a)con decreto del Sottoprefetto del circondario, se vertenti tra istituzioni e Comuni dello stesso circondario.
- b)con decreto del Prefetto della provincia, se vertenti fra istituzioni e Comuni di diversi circondari della stessa Provincia, ovvero tra le istituzioni, i detti Comuni e la Provincia;
- c)con decreto del Ministro dell'interno, se vertenti fra diverse Provincie o fra istituzioni e Comuni di Provincie diverse.
[2]I decreti del Prefetto, emessi su ricorsi contro i provvedimenti del Sottoprefetto, e quelli del Ministro sono definitivi.
[3]Contro tali decreti e' ammesso il ricorso soltanto per motivi di legittimita')). 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847
1Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
