Art. 79
[1]Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, dara' per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.
[2]Eguale facolta' puo' esercitare l'autorita' politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.
[3]Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
