Art. 82
[1]Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, puo' esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio e' destinata:
- a)insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;
- b)contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente pero' agli oggetti seguenti:
[2]1° Per far dichiarare la nullita' della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;
[4]3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennita' di ragione.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
