Art. 75
[1]Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalita'.
[2]Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono pero' salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
