Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926. Leggi il testo vigente →
[1]Sono inoltre concentrate nella Congregazione di carita':
- a)le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a lire ventimila; 3 4
- b)le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o piu' comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti; 3 4
- c)le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione. 3 4
[2]Se trattisi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carita' del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Decreto 11 febbraio 1924
4con decorrenza dal 1 marzo 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Testo in vigore dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926
