Art. 57
Testo vigente dal 16 luglio 1926
Testo vigente dal 16 luglio 1926
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 16 luglio 1926. 49 parole tolte, 28 parole aggiunte.
tolto: Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica la amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca piu' efficace la beneficenza, puo' essere concentrata nella congregazione di carita' ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedenteaggiunto: LA LEGGE 17 GIUGNO 1926, N. 1187 HA DISPOSTO (CON L'ART. 6) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 56 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art57 · fonte del testo
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