Art. 56
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[1]Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carita':
- a)le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;
- b)le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o piu' comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;
- c)le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.
[2]Se trattisi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carita' del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
