Art. 54
[1]Sono concentrate nella congregazione di carita' le istituzioni elemosiniere.
[2]Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carita' i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
