Art. 56
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[1]((Sono inoltre concentrate nella Congregazione di carita':
- a)le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a lire ventimila)); 3
- b)le ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)) di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o piu' comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;3
- c)le ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)) esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.3
[2]Se trattisi di istituzione a beneficio degli abitanti di piu' comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carita' del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
