Art. 30
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[2]((Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratti impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio ed in solido.
[3]Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilita' di cui al comma precedente:
- a)quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;
- b)quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;
- c)quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorche' le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.
[4]Alla stessa responsabilita' soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'inserisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e cio' senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.
[5]Le cause di responsabilita' di cui ai precedenti commi potranno essere iniziate di ufficio o su richiesta dell'autorita' di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Decreto 11 febbraio 1924
4con decorrenza dal 1 marzo 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Testo in vigore dal 25 marzo 1927 al 12 giugno 1966
