Art. 30
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[1]Le cause di responsabilita' dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.
[2]Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilita' contro gli amministratori:
- a)quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;
- b)quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
