[1]Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorita' comunale, puo' ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.34

[2]((Quando l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorita' superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale)).

[3]Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto puo' anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46.34

[4]Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennita' che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo vigente dal 16 luglio 1926

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 16 luglio 1926. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Quando tolto: l'amministrazione di una istituzione aggiunto: l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni tolto: dell'autorita' aggiunto: della autorita' superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamentitolto: , o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio aggiunto: anche per mezzo di un delegato speciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art50 · fonte del testo

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