Art. 78
[1]Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.
[2]E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.
[3]Rimane pero' l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.
[4]L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed e' punito con una penalita' pecuniaria da lire 50 a lire 500. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione «istituzioni pubbliche di beneficenza» si sostituisca «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»". Ha inoltre disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Decreto 11 febbraio 1924
4con decorrenza dal 1 marzo 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Testo vigente dal 5 marzo 1924
