Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma

primo, legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Legge sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978 dalla

Corte dei conti nel giudizio di responsabilità proposto nei confronti

di Barticola Americo ed altro iscritta al n. 335 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182

dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 1 dicembre 1978, la prima sezione

giurisdizionale della Corte dei conti ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella

parte in cui essa attribuisce - come si precisa nel dispositivo - "alla

competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non alla Corte dei

conti, la cognizione dei giudizi di responsabilità dipendenti dalla

gestione amministrativa delle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza".

Sulla base di tale disciplina - e, più precisamente, in

applicazione dell'art. 30, primo comma, 1. cit. (richiamato dall'art.

56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132) - competente a giudicare

delle responsabilità in esame nella specie, in quanto concernenti il

presidente di un ente ospedaliero, sarebbe infatti il giudice

ordinario. Ma ciò colliderebbe con il secondo comma dell'art. 103

Cost., per cui è la Corte dei conti che "ha giurisdizione nelle

materie di contabilità pubblica": donde una "competenza esclusiva"

della Corte stessa, "garantita da riserva di legge costituzionale", in

cui non potrebbero non ricadere i giudizi di responsabilità per fatti

di gestione amministrativa nel confronto degli amministratori delle

IPAB.

2. - Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti.

È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la Corte dichiari inammissibile la proposta questione,

che si risolverebbe in "una mera opinione diretta a sollecitare un

intervento del legislatore in materia". Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione collega giustamente l'impugnativa

dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (per cui

"le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa

delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei

tribunali ordinari"), alla questione di legittimità costituzionale

promossa in pari tempo dalla Corte dei conti, sezione prima

giurisdizionale, che coinvolgeva gli artt. 261, 263, 264 e 265 del t.u.

della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n.

383. Anche in quest'ultimo caso, difatti, la Corte dei conti

censurava, in riferimento al secondo comma dell'art. 103 Cost., una

disciplina che attribuiva (e tuttora attribuisce) all'autorità

giudiziaria ordinaria, e non alla Corte medesima, la cognizione delle

controversie concernenti la responsabilità per danni degli

amministratori e degli impiegati di enti locali.

Senonché questa Corte si è già pronunciata in proposito,

dapprima con sentenza n. 102 del 1977 (puntualmente richiamata

dall'Avvocatura dello Stato) e quindi con sentenza n. 189 del presente

anno. Fin dalla prima occasione, si è rilevato che non spetta alla

Corte la richiesta "dichiarazione giudiziale della capacità espansiva

della disciplina sulla responsabilità dei dipendenti dello Stato",

tale da estendere in materia la giurisdizione della Corte dei conti,

senza che sia necessaria alcuna interpositio legislatoris. Trattasi,

al contrario, di "valutazioni e deliberazioni" riservate ad apposite

leggi statali, data la "tendenziale" e non assoluta generalità della

giurisdizione contabile prevista dal secondo comma dell'art. 103 Cost.:

con la conseguenza che impugnative del genere sono inammissibili, in

quanto non propongono "autentiche questioni di legittimità

costituzionale". In altri termini - come aggiunge la sentenza n. 189

del 1984 - i giudizi di responsabilità che si svolgono,

rispettivamente, dinanzi al giudice ordinario e dinanzi alla Corte dei

conti "si configurano in modo notevolmente diverso e possono comportare

effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili quanto dei soggetti

danneggiati"; sicché ne risulta confermato che la scelta fra l'uno e

l'altro regime "supera le competenze di questa Corte, rientrando nella

discrezionalità del potere legislativo, al quale soltanto può

spettare di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla

salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia de qua".

Ora, le conclusioni così raggiunte in tema di responsabilità

degli amministratori e degli impiegati comunali e provinciali non

possono non applicarsi alle gestioni amministrative delle istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza. La limitazione derivante dalla

norma impugnata, rispetto alla giurisdizione contabile della Corte dei

conti, suscita infatti gli stessi problemi nascenti dalle analoghe

previsioni del citato testo unico del 1934. E deve dunque ripetersi,

anche in ordine alle IPAB, che spetta al legislatore e non a questa

Corte stabilire se limitazioni del genere debbano essere rimosse e con

quali conseguenze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - nella

parte in cui "attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria

ordinaria, e non alla Corte dei conti, la cognizione dei giudizi di

responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - sollevata dalla

Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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