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[1]E' cittadino per nascita:
[2]1° il figlio di padre cittadino; 7
[3]2° il figlio di madre cittadina se il padre e' ignoto o non ha la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene; 7
[4]3° chi e' nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
[5]Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale con sentenza del 28 gennaio - 9 febbraio 1983, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 9/02/1983, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; [...] 3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555".
Testo in vigore dal 10 febbraio 1983 al 16 agosto 1992
