Corte costituzionale

Sentenza n. 477/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2,

comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza

italiana) e 20 delle disposizioni sulla legge in generale, promosso

con ordinanza emessa il 28 giugno 1982 dal Pretore di Genova

sull'istanza proposta da Nastasi Franca, iscritta al n. 684 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 67 del 1983;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Pretore di Genova in funzione di giudice tutelare, sul ricorso

proposto da Nastasi Franca, affidataria di fatto del minore Fabio,

figlio naturale riconosciuto della ricorrente, cittadina italiana, e

del cittadino messicano Blanco Hector, al fine di conseguire

l'autorizzazione ad iscrivere sul proprio passaporto il minore, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 28 giugno 1982 (R.O. n. 684/1982),

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2,

comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza

italiana), e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice

civile, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, e 30 Cost.

Osserva il Pretore che ostano all'accoglimento dell'istanza sia

gli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge

n. 555 del 1912, in base ai quali il minore non ha assunto la

cittadinanza della madre, sia l'art. 20 delle preleggi, in base al

quale i rapporti tra il minore ed i genitori vanno regolati secondo

la legge nazionale del padre.

Ciò sembra contrastare, tuttavia, con il princìpio

dell'eguaglianza e parità dei genitori (art. 3 Cost.), o, in caso di

matrimonio, con il princìpio di eguaglianza morale o giuridica dei

coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.), nonché con il

diritto-dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella

specie mediante viaggi all'estero) (art. 30 Cost.). Considerato in diritto

1. - Sono impugnati davanti a questa Corte:

l'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla

cittadinanza italiana), il quale dispone che è cittadino per nascita

"il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la

cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio

non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello

Stato al quale questi appartiene";

l'art. 2, comma secondo, della stessa legge, il quale, in

relazione al comma primo, stabilisce, ai fini della determinazione

della cittadinanza del minore per riconoscimento o dichiarazione

giudiziale della filiazione, che "è a tale effetto prevalente la

cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o

dichiarata posteriormente alla maternità";

l'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice

civile, in base al quale "i rapporti fra genitori e figli sono

regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della

madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre

ha legittimato il figlio".

Ad avviso del giudice a quo le norme ora richiamate - preclusive,

nella specie, dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione ad

iscrivere sul passaporto della madre, cittadina italiana, il figlio

minore, riconosciuto anche dal padre, cittadino straniero - sono

lesive di vari precetti costituzionali.

Esse, infatti, in quanto attribuiscono prevalenza alla posizione

del padre ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita e

della individuazione della legge nazionale regolatrice dei rapporti

fra genitori e figli, appaiono in contrasto con il princìpio

dell'eguaglianza e parità dei genitori (art. 3, comma primo, Cost.),

o, in caso di matrimonio, con il princìpio dell'eguaglianza morale e

giuridica dei coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.), nonché con il

diritto-dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella

specie, mediante viaggi all'estero) previsto dall'art. 30, comma

primo, Cost.

2. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 1,

n. 2, e 2, comma secondo, della l. n. 555 del 1912 sulla cittadinanza

italiana va dichiarata manifestamente non fondata, in quanto le

suddette disposizioni sono già state dichiarate illegittime da

questa Corte con la sent. n. 30 del 1983.

3. - L'indagine deve pertanto limitarsi alla censura rivolta

all'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al cod. civ.

Tale disposizione stabilisce che i rapporti tra genitori e figli

sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della

madre, se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre

ha legittimato il figlio.

Al fine di risolvere il conflitto tra diverse discipline

astrattamente applicabili nella materia è così operata una scelta

di fondo - qui non censurata - a favore della legge nazionale dei

genitori.

La disposizione è riferibile a varie ipotesi: che i genitori

siano noti entrambi ed abbiano una legge nazionale comune; che sia

noto un solo genitore; che siano noti entrambi i genitori e che essi

non abbiano legge nazionale comune.

Correlativamente dalla disposizione stessa sono desumibili almeno

tre norme:

a) in relazione alla prima ipotesi, la norma in virtù della

quale i rapporti fra genitori e figli sono regolati dalla legge

nazionale comune dei genitori a preferenza di ogni altra

(applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo);

b) in relazione alla seconda ipotesi, la norma in virtù della

quale i rapporti di cui trattasi sono regolati dalla legge del

genitore noto a preferenza di ogni altra (anche questa applicazione

pura e semplice della suddetta scelta di fondo);

c) in relazione alla terza ipotesi, la norma in virtù della

quale i rapporti di cui si tratta sono regolati dalla legge nazionale

del padre a preferenza di quella della madre (specificazione della

suddetta scelta di fondo a favore della legge dei genitori, nel senso

di integrarla con il princìpio della preminenza del coniuge o del

genitore maschio).

4. - Orbene, alla stregua di quanto dedotto dal giudice a quo,

oggetto di censura, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., deve

ritenersi esclusivamente la norma sub c), e cioè la norma,

desumibile dall'art. 20, comma primo, disposizioni preliminari al

cod. civ., secondo la quale, con riferimento all'ipotesi che siano

noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune,

è sancita la prevalenza della legge nazionale del padre.

5. - La questione, come sopra proposta, è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1987 ha già esaminato

analoga questione, concernente l'art. 18 delle preleggi, pervenendo a

declaratoria di illegittimità costituzionale.

La censura investiva la norma di collisione contenuta nel suddetto

art. 18, in quanto stabilisce - al fine dell'individuazione della

legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (nella specie si

controverteva di separazione personale e divorzio) - l'applicabilità

dell'ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in mancanza, della

legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. La Corte, dopo

aver riconosciuto la sindacabilità costituzionale delle norme di

diritto internazionale privato, in quanto la norma di collisione

adotta una scelta di ordine normativo, che non può non confrontarsi

con le scelte di fondo a livello costituzionale, ha rilevato che la

scelta operata dall'art. 18 delle preleggi è senza alcun dubbio

inspirata al princìpio che si concreta nel riconoscimento al marito

di una posizione preminente nella famiglia, ed ha concluso che detto

princìpio si pone in contrasto con le scelte di fondo operate

dall'art. 3, comma primo, Cost., che sancisce il divieto di ogni

discriminazione fra i sessi, e dall'art. 29, comma secondo, Cost.,

che pone, quale specificazione del princìpio precedentemente

enunciato, quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Ad eguali conclusioni - sia in punto di ammissibilità del

sindacato, sia in punto di fondatezza della questione - deve

pervenirsi in ordine all'art. 20, comma primo, delle preleggi, qui

censurato. Anche tale norma di collisione, infatti, compone un

conflitto tra le leggi nazionali diverse dei genitori privilegiando

la legge nazionale del padre, e così operando una discriminazione

nei confronti della madre, per ragioni legate esclusivamente alla

diversità di sesso, in violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., e

dell'art. 29, comma secondo, Cost., qualora i genitori siano uniti in

matrimonio.

Resta assorbita la censura riferita all'art. 30, comma primo,

Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo,

delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui,

con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e

manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza

della legge nazionale del padre;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2, comma secondo, della legge

13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevata dal

Pretore di Genova con ordinanza emessa il 28 giugno 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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