Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/1967 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1d.P.R. 237/1964

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 1, lett. b. del

D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, promosso con ordinanza emessa il 3

dicembre 1965 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel

procedimento penale a carico di Zardo Serafino, iscritta al n. 229 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Zardo Serafino, già cittadino

italiano e dal 1963 cittadino australiano, imputato del reato di cui

all'art. 151 del Codice penale militare di pace, per non aver

ottemperato alla chiamata alle armi indetta per l'11 gennaio 1965, il

Tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza emessa il 3

dicembre 1965, ha sottoposto a questa Corte, considerandola rilevante

ai fini del giudizio, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla

cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio

1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito,

nella marina e nella aeronautica, in relazione all'art. 52 della

Costituzione. Un contrasto tra le disposizioni impugnate, in base alle

quali, in taluni casi in esse considerati, persone che abbiano perduto

la cittadinanza italiana sono nondimeno tenute a prestare il servizio

militare, e il menzionato articolo della Costituzione, in base al quale

la difesa militare è "sacro dovere del cittadino", potrebbe infatti

inerire, secondo l'ordinanza, al fatto che l'obbligatorietà del

servizio militare, "indispensabile presupposto affinché quel dovere

possa essere bene adempiuto", importerebbe che la prestazione del

servizio stesso non possa esser richiesta se non a coloro che si

trovino nel possesso dello stato di cittadino italiano, "tanto più che

tale possesso da parte del militare in servizio costituisce, sotto il

profilo morale, garanzia di leale assolvimento dei delicati e numerosi

compiti che egli può essere chiamato a svolgere, di dedizione e di

spirito di sacrificio".

Stante la contumacia e l'irreperibilità dell'imputato - ripartito

dall'Italia prima ancora di aver ricevuto la notifica del decreto di

citazione a giudizio - , l'ordinanza gli è stata notificata il 13

dicembre 1965 nelle forme dell'art. 170 del Codice di procedura penale.

L'ordinanza è stata inoltre notificata al Pubblico Ministero nella

stessa data e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 dicembre

1965. In data 15 e 16 dicembre 1965 essa è stata comunicata

rispettivamente al Presidente della Camera dei deputati e a quello del

Senato, e in data 12 febbraio 1966 è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale (n. 38, ed. spec.).

Davanti a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con atto di intervento dell'Avvocatura generale

dello Stato depositato il 1 marzo 1966. In esso si contesta la

fondatezza della questione, osservando che la disposizione

costituzionale invocata, se impegna tutti i cittadini al dovere in essa

enunciato, non significa anche che la legge non possa imporre obblighi

militari a particolari categorie di non cittadini, come gli ex

cittadini o i residenti nel paese. Si aggiunge che le ulteriori

considerazioni contenute nell'ordinanza attengono al merito, e per di

più sono inconferenti nella specie in esame, dato che l'art. 9, n. 1,

della legge sulla cittadinanza italiana stabilisce che chi - come

l'imputato - abbia perduto la cittadinanza a norma degli artt. 7 e 8 la

riacquista se presti servizio militare in Italia.

All'udienza di trattazione della causa l'Avvocato dello Stato ha

insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Il raffronto tra le disposizioni impugnate (art. 8, secondo

comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, e art. 1, lett. b, D.P.R. 14

febbraio 1964, n. 237) - dalle quali risulta che, in via di principio,

chi abbia perduto, col concorso della propria volontà, la cittadinanza

italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge n. 555 del

1912, citata, non si sottrae perciò all'obbligo del servizio militare

- e i precetti dell'art. 52 della Costituzione, secondo i quali "la

difesa della Patria è sacro dovere del cittadino" e "il servizio

militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge", non

rivela, ad avviso della Corte, alcuna incompatibilità.

Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che

la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, fa una

affermazione di altissimo significato morale e giuridico. Essa comporta

che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria -

che è condizione prima della conservazione della comunità nazionale -

rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e che

nessuna legge potrebbe fare venir meno. Si tratta di un dovere, il

quale, proprio perché "sacro" (e quindi di ordine eminentemente

morale), si collega intimamente e indissolubilmente alla appartenenza

alla comunità nazionale identificata nella Repubblica italiana (e

perciò alla cittadinanza). così inteso esso trascende e supera lo

stesso dovere del servizio militare.

L'esistenza, per i cittadini, di un dovere così caratterizzato

costituzionalmente, non comporta però, per sé sola, l'esclusione

della possibilità che una legge ordinaria imponga anche a soggetti non

cittadini, o addirittura stranieri, in particolari condizioni

(l'attuale legislazione la prevede soltanto per gli stranieri già

cittadini italiani e per gli apolidi residenti nella Repubblica), la

prestazione del servizio militare.

Questo servizio - nel quale, come si è detto, non si esaurisce,

per i cittadini, il dovere "sacro" di difesa della Patria, e che per i

non cittadini, appunto perché tali, non può esser considerato,

diversamente che per i primi, strumentale rispetto a quello della

difesa della Patria - ha una sua autonomia concettuale e istituzionale

rispetto al dovere patriottico contemplato dal primo comma dell'art.

52.

A proposito di esso il secondo comma dell'articolo si limita a

disporre che "è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge".

E ciò non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10

della Costituzione e non siano violati altri precetti costituzionali,

che una legge possa imporlo, quando concorrano interessi che il

legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a soggetti non in

possesso della cittadinanza italiana.

2. - Con riferimento poi all'affermazione della ordinanza di

rimessione, secondo la quale il possesso della cittadinanza da parte di

chi presta il servizio militare "costituisce, sotto il profilo morale,

garanzia di leale assolvimento dei delicati e numerosi compiti che egli

può esser chiamato a svolgere, di dedizione e di spirito di

sacrificio", osserva la Corte che essa investe un profilo di politica

legislativa e non di legittimità costituzionale. L'esame della

fondatezza dell'assunto (è ben noto che l'argomento ha dato luogo a

contrasti, tanto in sede legislativa, come in sede dottrinale) esula

perciò dalla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art.

8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla

cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del decreto del

Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il

reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nella

aeronautica, in riferimento all'art. 52 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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