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[1]E' cittadino per nascita:

[2]1° il figlio di padre cittadino;

[3]2° il figlio di madre cittadina se il padre e' ignoto o non ha la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

[4]3° chi e' nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

[5]Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 10 febbraio 1983

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 477/1987

    Illegittimità dichiarata
    10 dicembre 1987

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli…

    Art. 1 Sulla cittadinanza italiana

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 30/1983

    Illegittimità dichiarata
    9 febbraio 1983

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile, sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal Tribunale per i minorenni di Firenze; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 191…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Sulla cittadinanza italiana · Art. 20 Sulla cittadinanza italiana

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/1967

    Questione infondata
    24 aprile 1967

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e…

    Art. 52 cost. · Art. 8 Sulla cittadinanza italiana · Art. 1 Sulla cittadinanza italiana

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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