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[1]E' cittadino per nascita:
[2]1° il figlio di padre cittadino;
[3]2° il figlio di madre cittadina se il padre e' ignoto o non ha la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
[4]3° chi e' nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, ne' quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
[5]Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 10 febbraio 1983
