Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/02/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 1,

n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana,

e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile; 2)

degli artt. 1, n. 1, e 2, comma 2, della detta legge 13 giugno 1912, n.

555, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal Tribunale per i

minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Bettalli Maria Silvia,

iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978;

2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale per i minorenni

di Milano sul ricorso proposto da Velonas Sotiris, iscritta al n. 232

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981;

3) ordinanza emessa il 18 febbraio 1981 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Pincella Anna Maria, esercente la

patria potestà sul figlio minore Rahmani Ahmed e l'Amministrazione

degli Affari Interni, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 16

dicembre 1981.

Visti l'atto di costituzione di Pincella Anna Maria e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale per i minorenni di Firenze, decidendo su

un'istanza per la dichiarazione di decadenza della potestà del padre

su figlio naturale riconosciuto da madre italiana e da padre

portoghese, rilevato che nella specie avrebbe dovuto trovare

applicazione la legge portoghese, in virtù dell'art. 20 delle

disposizioni preliminari al codice civile, con ordinanza emessa il 23

gennaio 1978, sollevava questione di legittimità costituzionale di

tale norma e dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per

contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Osservava al riguardo che a giustificare sia l'attribuzione della

cittadinanza del padre al figlio naturale sia la preferenza della legge

di nazionalità del padre per regolare i rapporti tra genitori e figli

sarebbe vano invocare il principio di salvaguardia dell'unità

familiare posto dall'art. 29 della Costituzione, trattandosi nella

specie di filiazione naturale cui tale principio è estraneo. In

realtà la scelta del legislatore sembra ispirata, come in altra specie

si è espressa la Corte costituzionale con sentenza numero 87 del 1975,

alla "concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come

giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente

la completa capacità giuridica, (...) concenzione che non risponde

anzi contrasta coi principi della Costituzione, che attribuisce pari

dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini

senza distinzione di sesso".

Una corretta applicazione del principio di eguaglianza, invece,

dovrebbe importare che il figlio naturale è cittadino italiano per

nascita non solo se è figlio di padre (naturale) italiano ma anche

quando è figlio di madre (naturale) italiana, indipendentemente dal

non - riconoscimento paterno o dal fatto che, per la legge nazionale

del padre naturale, il figlio non possa seguire la cittadinanza

paterna: d'altronde il fenomeno della doppia cittadinanza - peraltro,

introdotto dall'art. 143 ter del codice civile relativamente alla donna

italiana che sposi uno straniero - non sarebbe più un problema in

un'epoca quale è la nostra.

Lo stesso discorso varrebbe per l'art. 20 preleggi: scegliere la

legge nazionale del padre naturale quale quella che regola i rapporti

tra genitori e figli, anche quando il figlio è riconosciuto dalla

madre di diversa cittadinanza, sarebbe discriminatorio per la donna, la

quale ha il diritto costituzionale garantito ad una posizione di

eguaglianza rispetto all'uomo.

La scelta in questione sarebbe poi ulteriormente discriminatoria

fra figli naturali minori e figli legittimi minori di genitori di

cittadinanza diversa. Infatti mentre questi ultimi, in caso di

sciolgimento del matrimonio dei genitori, divengono cittadini italiani

se la madre italiana esercita su di loro la potestà parentale, i primi

restano per sempre stranieri, anche se l'unione di fatto dei genitori

sia venuta meno e salva la naturalizzazione di cui all'art. 3 della

legge n. 555 del 1912.

Infine, stabilire che i rapporti tra figli minori e genitori

naturali siano regolati sempre e comunque dalla legge del padre e non

dalla legge nazionale del genitore con il quale il minore vive sarebbe

gravemente lesivo del diritto del minore strsso a svolgere la sua

personalità nella formazione sociale familiare, in contrasto con

l'art. 2 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel chiedere che le questioni siano dichiarate non fondate,

l'Avvocatura osserva, quanto all'art. 20 delle disposizioni preliminari

al codice civile, che il legislatore, nel determinare nella legge

nazionale del padre quella applicabile ai rapporti tra genitori e

figli, ha operato una scelta non irrazionale né discriminatoria come

non irrazionale né discriminatorio sarebbe stato optare a favore della

legge nazionale della madre.

D'altronde, se si dovesse optare per la legge nazionale del minore

(che, nella supposizione dell'illegittimità costituzionale dell'art.

1, n. 2, della legge n. 555 del 1912, sarebbe quella italiana) o del

genitore col quale il minore vive, tale scelta non risponderebbe di per

sé all'interesse del minore a sviluppare la propria personalità

nell'ambiente sociale in cui è inserito.

Rileva infatti l'Avvocatura che solo occasionalmente, nella

fattispecie, la legge nazionale del minore - ipotizzata dal tribunale

come la più idonea a risolvere il caso - si identifica con quella

italiana; che se il minore nella medesima situazione si trovasse a

vivere con la madre in un Paese terzo (esclusi cioè il Portogallo e

l'Italia) il giudice colà adito, in virtù delle norme del proprio

ordinamento interno, potrebbe ritenere che la salvaguardia dei principi

più sopra enunciati sia garantita unicamente dalla legge del Paese ove

il minore effettivamente risiede.

Per quanto attiene, poi, alla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge sulla cittadinanza

italiana, una volta che l'art. 20 delle preleggi appare

costituzionalmente legittimo, tale questione sembra irrilevante,

poiché in ogni caso nella specie dovrà trovare applicazione la legge

portoghese, la legge cioè del padre naturale del minore,

legittimamente scelta dal legislatore ordinario come legge regolatrice

nel caso di diversa cittadinanza dei genitori.

3. - Nel corso di un procedimento per riconoscimento di paternità

promosso da Velonas Sotiris, cittadino greco, nei confronti del figlio

naturale Mori Giorgio, resistendo la madre Giulia Mori alla domanda di

sostituzione del cognome del figlio e dovendosi applicare la legge

dello Stato cui il minore appartiene (art. 17 disp. prel. cod. civ.;

diritto sostanziale greco che prevede in caso di riconoscimento la

automatica assunzione del solo cognome paterno), il Tribunale per i

minorenni di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555,

nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto

automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di

quella della madre.

Il Tribunale dubita della compatibilità della norma denunziata con

gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in primo luogo in quanto essa

sarebbe ispirata dalle norme di diritto familiare in vigore nel 1912,

che prevedevano il solo padre quale titolare normale della patria

potestà. Ciò peraltro nell'attuale assetto normativo appare del tutto

ingiustificato e immotivatamente riduttivo della posizione della madre

naturale. A questo proposito ritiene il tribunale che il principio di

uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna affermato dall'art. 3

della Costituzione e, per quanto riguarda i rapporti familiari,

dall'art. 29, deve essere applicato anche al di fuori dell'istituto

matrimoniale, a situazioni di libera unione. Infatti non potrebbe

ammettersi che solo all'interno del matrimonio la donna trovi garanzia

e riconoscimento della sua pari dignit', e che, al di fuori di esso,

rimanga, per quanto attiene ai rapporti familiari, la prevalenza

maschile, astrattamente prevista senza tenere conto del concreto

interesse del minore. Ma anche sotto un altro profilo la norma in esame

sembra censurabile: non è infatti motivata la diversità di

trattamento prevista a seconda che il figlio riconosciuto abbia o meno

compiuto il 18 anno di età. Nel primo caso infatti il riconosciuto

mantiene la possibilità di scegliere tra la cittadinanza italiana e

quella diversa del padre, mentre se il figlio è minorenne tale

possibilità non esiste, e la scelta effettuata dal genitore è per lui

definitiva.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale.

4. - Nel corso del procedimento civile promosso da Anna Maria

Pincella, cittadina italiana, madre esercente la potestà sul minore

Ahmed Rahamani, figlio di cittadino marocchino, e volto ad ottenere la

cittadinanza italiana del minore, il Tribunale di Milano, con ordinanza

emessa il 18 febbraio 1981, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555,

nella parte in cui non prevede che il figlio di cittadina italiana, che

abbia conservato la cittadinanza anche dopo il matrimonio con lo

straniero, abbia la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 3

e 29, 2 comma, della Costituzione.

Secondo il Tribunale, la norma denunziata, superstite espressione

di una diversa posizione morale e giuridica dei coniugi, non appare

giustificabile con il superiore principio dell'unità familiare e come

tale attua una disparità non motivata di trattamento tra marito e

moglie.

5. - L'ordinanza è stata regolamente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

si è costituita Anna Maria Pincella, rappresentata e difesa dall'avv.

Giovanni Merla che, ribadendo le argomentazioni svolte dall'ordinanza,

insiste per l'accoglimento della questione. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze riassunte in narrativa sollevano questioni di

legittimità costituzionale eguali o connesse; perciò i relativi

giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Deve innanzitutto essere verificata la ammissibilità delle

questioni sollevate con l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di

Firenze. Infatti la rilevanza del petitum in ordine all'art. 1, n. 2,

legge 13 giugno 1912, n. 555, dipende dalla possibilità di sottoporre

al sindacato di costituzionalità l'art. 20 delle disposizioni prel

iminari al co dice civile (in relazione, nei due casi, agli artt. 2 e 3

Cost.), art. 20 che comporterebbe l'applicazione alla specie della

legge portoghese; e ciò in contrasto con l'istanza della madre

italiana per la dichiarazione di decadenza dalla potestà sul figlio

naturale del padre straniero. Peraltro la questione di legittimità

costituzionale nei confronti dell'art. 20 preleggi è sollevata in

riferimento a contenuti normativi che risultano al tempo stesso diversi

e considerati, per così dire, alla pari: in effetti l'art. 20 è

impugnato "o nella parte in cui stabilisce che i rapporti tra i

genitori e figli naturali sono regolati dalla legge nazionale del padre

anche quando la madre italiana abbia riconosciuto il figlio o perché

non stabilisce che la legge regolatrice dei rapporti tra i genitori e

figli naturali è quella del genitore con cui il figlio, se minore,

vive". Ma l'ambivalenza della questione in ordine all'art. 20 preleggi

non può in questa sede essere superata, sicché riesce non

identificabile il thema decidendum sottoposto al giudice della

costituzionalità delle leggi.

Pertanto le questioni sollevate dal Tribunale per i minorenni di

Firenze devono essere dichiarate inammissibili.

3. - Per la sua priorità nell'ordine logico, e perché concerne

l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, va esaminata per prima la

questione sollevata dal Tribunale di Milano (in causa Pincella contro

Ministero Interno) in riferimento alla disposizione ora citata "nella

parte in cui non prevede che il figlio di cittadina italiana, che abbia

conservato la cittadinanza anche dopo il matrimonio con lo straniero,

abbia la cittadinanza italiana". In realtà tale norma differenzia la

situazione del marito straniero da quello della moglie italiana quanto

all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti

diretti del cittadino. Questa discriminazione tra coniugi in ordine

alla determinazione dello status civitatis dei figli legittimi comporta

inoltre conseguenze molteplici e di non secondario rilievo, quando si

consideri che alla cittadinanza si riconnettono situazioni soggettive

di segno diverso e di disparato contenuto, ma tutte raggruppabili in

una condizione complessivamente positiva nell'ambito dell'ordinamento

italiano.

L'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto

con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza

distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e

giuridica dei coniugi).

Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto

della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza

tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare.

Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i

coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice

civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma

del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità

familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al

figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna.

Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai

principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di

evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti

anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963,

la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e

depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi

come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di

realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito

di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al

legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà

nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio.

Del resto anche la sentenza n. 87 del 1975 e l'art. 143 ter del

codice civile danno luogo a casi di doppia cittadinanza senza che ciò

sia valso a porre in dubbio il fondamento costituzionale delle

soluzioni adottate. In questo senso la odierna pronuncia costituisce la

logica proiezione, in tema di acquisto della cittadinanza per nascita,

della ratio decidendi accolta nella sentenza n. 87 del 1975. Tale

ratio, più che porre in rilievo la volontà del soggetto, consiste

proprio nel riconoscimento delle conseguenze che derivano dai principi

affermati nell'art. 3, primo comma, e nell'art. 29, secondo comma,

della Costituzione. Invero, anche nella fattispecie ora esaminata, ciò

che si valorizza è l'esigenza di una assimilazione giuridica nella

comunità statale di coloro che vengono considerati, effettivamente o

potenzialmente, integrati nella realtà socio - politica che

l'ordinamento deve regolare. Tale rilievo, accolto dalla dottrina

italiana che più si è occupata delle tendenze evolutive del diritto

della cittadinanza in ambito europeo, corrisponde anche alla evoluzione

del nostro diritto quale emerge dalla legge di riforma del diritto di

famiglia del 1975 e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Certo non si può parlare, in senso tecnicamente proprio, di un

diritto dei genitori di "trasmettere ai figli" i rispettivi status

civitatis: è sempre l'ordinamento statale a prevedere le fattispecie

nelle quali si realizza l'acquisto della cittadinanza jure sanguinis,

acquisto che, dal punto di vista giuridico, esclude ogni trasferimento

o trasmissione. Ciò non toglie che la disciplina attuale, con il

prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre,

lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi

rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare non può

contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i

genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella

stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere

della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina

vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera

la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai

affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia

valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile).

In definitiva, l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912

rappresenta una tipica espressione della diversità di posizione

giuridica e morale dei coniugi, ritenuta necessaria dal legislatore di

quel tempo per realizzare l'unità familiare, mediante

l'assoggettamento della moglie e dei figli alla condizione,

rispettivamente, del marito e del padre. Né va dimenticato che la

disciplina impugnata contrasta con il principio di eguaglianza,

giacché tratta in modo diverso i figli legittimi di padre italiano e

di madre straniera rispetto ai figli legittimi di padre straniero e

madre italiana.

Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non

prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre

cittadina.

In applicazione, poi, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, va pure dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.

2, della legge sulla cittadinanza, che collega l'acquisto della

cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di

carattere residuale.

4. - L'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2 comma, della

legge n. 555 del 1912, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione. Lasciando da parte l'art. 29, che riguarda la famiglia

fondata sul matrimonio, è da chiedersi se la citata disposizione,

prevedendo che il riconoscimento del padre, nella fattispecie

straniero, abbia l'effetto automatico e necessario di fare acquisire al

figlio minore la cittadinanza straniera e di fargli perdere quella

italiana acquisita per il previo riconoscimento materno, risulti in

armonia con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Quanto si è detto sopra vale a fortiori per escludere la

legittimità costituzionale del precetto impugnato. In effetti, cade in

questa fattispecie anche il richiamo alla ratio dell'unità familiare,

posta a fondamento della disciplina dell'art. 1, n. 1. Viene qui in

evidenza la disparità di trattamento in ragione di sesso e la

discriminazione conseguenziale in ordine allo status dei figli minori,

senza che sia necessario indugiare sui gravi inconvenienti pratici

sottolineati nell'ordinanza. Deve quindi dichiararsi l'illegittimità

costituzionale del 2 comma dell'art. 2 della legge n. 555 del 1912.

5. - La Corte è consapevole del travagliato iter che in sede

parlamentare, nel corso di più legislature si è svolto e si svolge

tuttora in tema di riforma delle leggi sulla cittadinanza e sul suo

adeguamento alla Costituzione, agli accordi internazionali ed alle

mutate condizioni di vita nella famiglia e fuori di essa. Pur tenuto

conto della complessità della materia, essa ritiene tuttavia che sia

quanto mai necessaria ed urgente una revisione organica dell'intera

normativa sulla cittadinanza, revisione che tenga conto di tutti i

collegamenti tra una nuova disciplina e le regole del diritto

internazionale privato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555,

e dell'art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile,

sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal

Tribunale per i minorenni di Firenze;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella

parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio

di madre cittadina;

b) dell'art. 2, comma 2, della legge predetta;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della

legge 13 giugno 1912, n. 555.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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