Art. 6 — Conoscenza degli atti e semplificazione

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L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Testo in vigore dal 31 luglio 2000 al 3 dicembre 2005

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10066/2026

    18 aprile 2026

    In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

    Art. 6 · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 400 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6451/2026

    18 marzo 2026

    In tema di IMU per gli immobili strumentali, il diritto alla riduzione d'imposta prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, deve essere riconosciuto al contribuente anche in mancanza della specifica dichiarazione, qualora l'amministrazione abbia una conoscenza qualificata dei relativi presupposti applicativi, derivante dall'esercizio della propria attività istituzionale, non potendo, in tale ipotesi, essere imposto al contribuente un obbligo dichiarativo e probatorio avente a oggetto condizioni già note all'ente impositore. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la richiesta del contribuente di fruizione della riduzione dell'imposta senza esaminare l'allegata documentazione, asseritamente dimostrativa della precedente consapevolezza dell'ente impositore circa le caratteristiche degli immobili).

    Art. 6 · Art. 10 Statuto del contribuente

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 349 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 26921/2025

    7 ottobre 2025

    L'onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto, per l'ICI, dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, e per l'IMU dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (ratione temporis applicabile), e successivamente dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, non sussiste nell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile, in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall'ente impositore.

    Art. 6 · Art. 10 Statuto del contribuente

    Rassegna di ottobre 2025, p. 139 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1666/2025

    23 gennaio 2025

    Statuto del contribuente) - Richiesta al contribuente di documenti già in possesso dell'Amministrazione - Applicabilità al processo tributario - Condizioni. In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 - per il quale l'Amministrazione finanziaria o altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente non possono chiedere allo stesso i documenti e le informazioni già in loro possesso, dovendo acquisirli ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l. n. 241 del 1990 - è applicabile anche al processo tributario, quale espressione di un principio generale, quando l'Amministrazione finanziaria è già sicuramente in possesso della documentazione oppure il contribuente ne prova l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione stessa.

    Art. 6 · Art. 18 l. 241/1990

    Rassegna di gennaio 2025, p. 143 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 112/2013

    Parametro
    29 maggio 2013

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 6, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del cont…

    Art. 3 Statuto del contribuente · Art. 6 Statuto del contribuente · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 210/2006

    Parametro
    26 maggio 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di a…

    Art. 26 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/2004

    Parametro
    6 luglio 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 6 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e in relazione agli artt. 3, 23, 24, 53…

    Art. 17 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 1 Statuto del contribuente · Art. 6 Statuto del contribuente · Art. 7 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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