Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Responsabili per la sanzione amministrativa

[2](articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione e' obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 13, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, e dall'articolo 20, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. 3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e' obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave. 4. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dal comma 1, la responsabilita' della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore e' limitata all'eventuale eccedenza. 5. La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione puo' assumere per intero il debito dell'autore della violazione. 6. La morte dell'autore della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica nell'interesse della quale ha agito.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art12 · fonte del testo

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