Art. 144-quater — Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalità di mora

118 Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie ((e delle penalita' di mora)) o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 118

  • a)gravita' e durata della violazione;
  • b)grado di responsabilita';
  • c)capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
  • d)((entita' del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;)) 118
  • d-bis)((pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;)) 118
  • e)pregiudizi ((arrecati o arrecabili)) a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 118
  • f)livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
  • g)precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
  • h)((potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;)) 118
  • h-bis)((sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;)) 118 ((Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalita' di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalita' di mora e' in ogni caso proporzionato alla gravita' dell'inosservanza, avuto altresi' riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.)) 118
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208

118

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere nnn), ooo), ppp) e qqq), al titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano: a) alle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 1 a partire dall'11 gennaio 2027; b) alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista".

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 9 gennaio 2026. 5 parole tolte, 94 parole aggiunte in 6 capoversi.

Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiunto: e delle penalita' di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia …

d) entita' del vantaggio tolto: ottenuto aggiunto: conseguito o conseguibile o delle perdite evitate aggiunto: o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui tolto: essa sia determinabile aggiunto: siano determinabili;

aggiunto: d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

e) pregiudizi tolto: cagionati aggiunto: arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

h) potenziali conseguenze aggiunto: diffuse o sistemiche della violazioneaggiunto: ;

aggiunto: h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione; Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalita' di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalita' di mora e' in ogni caso proporzionato alla gravita' dell'inosservanza, avuto altresi' riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere nnn), ooo), ppp) e qqq), al titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano: a) alle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 1 a partire dall'11 gennaio 2027; b) alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art144quater · fonte del testo

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