Art. 19 — Esecuzione delle sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1998 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

In caso di ricorso alle commissioni tributarie ((, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata.)) si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, ne 546. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e' proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta' dell'ammontare da questo stabilito. L'autorita' giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo' derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

Testo in vigore dal 16 luglio 1998 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998. 10 parole aggiunte.

In caso di ricorso alle commissioni tributarieaggiunto: , anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata. si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

    Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art19 · fonte del testo

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