Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29345/2025

    6 novembre 2025

    In tema di sanzioni tributarie, una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, come la sua qualificazione giuridica, da parte del diritto interno, come penale piuttosto che disciplinare o amministrativa, la sua effettiva natura e il grado di severità.

    Art. 11

    Rassegna di novembre 2025, p. 118 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 330 parole tolte, 12 parole aggiunte.

tolto: Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione e' obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale e' compiuta la violazione e' obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 24 SETTEMBRE 2015 aggiunto: 5 NOVEMBRE 2024, N. tolto: 158 aggiunto: 173, COME MODIFICATO tolto: DALLAL. 28 DICEMBRE 2015 aggiunto: DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 208. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dal comma 1, la responsabilita' della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore e' limitata all'eventuale eccedenza. La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione puo' assumere per intero il debito dell'autore della violazione. La morte dell'autore della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica nell'interesse della quale ha agito. aggiunto: 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art11 · fonte del testo

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