Art. 11 — Responsabili per la sanzione amministrativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1998 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →

Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di societa', associazione od ente, con o senza personalita' giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati ((solidalmente)) al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. 1 Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu' grave. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1. Quando la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita' della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e' limitata all'eventuale eccedenza. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma l possono assumere il debito dell'autore della violazione. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

Testo in vigore dal 16 luglio 1998 al 22 ottobre 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 29345/2025

    6 novembre 2025

    In tema di sanzioni tributarie, una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, come la sua qualificazione giuridica, da parte del diritto interno, come penale piuttosto che disciplinare o amministrativa, la sua effettiva natura e il grado di severità.

    Art. 11

    Rassegna di novembre 2025, p. 118 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998. 1 parola aggiunta.

… societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati aggiunto: solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

    Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art11 · fonte del testo

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