Art. 97 — Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

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Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'. 29 34 39 Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma. 32 La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purche' si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente. Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni. La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

29

Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui al comma 2 del presente articolo 97, decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L..

Corte costituzionale

32

La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 89 (in 1a s.s. G.U. 18/03/1992, n. 12), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 3.

D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75

34

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonche' nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (a), e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (c), decorrono dal 1° novembre 1992".

L. 8 agosto 1995, n. 349

39

con decorrenza dal 1 luglio 1995

La L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che i termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui al comma 2 del presente articolo sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996. La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti.

Testo in vigore dal 24 agosto 1995 al 1 aprile 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 89/1992

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1992

    Non v'ha dubbio che nel c.d. fallimento fiscale, che a norma dell'art. 97, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va senz'altro dichiarato, a richiesta dell'Intendente di finanza, per la semplice morosità - e senza che sia necessario accertare lo stato d'insolvenza - dell'imprenditore commerciale nel pagamento di rata o rate di imposta di importo superiore alle L. 500.000, solo se iscritte a ruolo, anche se in via provvisoria e nonostante la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, e nel quale il giudice, nella fase antecedente alla dichiarazione, - a differenza di quanto gli è normalmente consentito nel c.d. fallimento ordinario - non può ne' sentire le parti ne' accordare dilazioni, non è concessa all'imprenditore - da tale normativa posto in una situazione del tutto simile a quella dell'abrogato "solve et repete" - una difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda. Ne' a tali effetti, una volta che il fallimento sia stato dichiarato, valgono a porre rimedio la più ampia difesa che all'imprenditore è concessa in sede di opposizione e neppure la stessa eventuale revoca del fallimento. Pertanto, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 97, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va dichiarato illegittimo.

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 291/1997

    Questione infondata
    30 luglio 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che prevede l'irrogazione della pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 nel caso di mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare è superiore alle L. 500.000, in quanto, innanzitutto, sono impropriamente invocati i parametri costituzionali degli artt. 27 e 53, estranei alla materia sanzionatoria; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. (canone della ragionevolezza), la censura alla disposizione impugnata -secondo cui la sanzione ivi prevista si sommerebbe a quella già irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell'imposta originaria- non tiene conto delle differenze fra sanzione prevista dalla legge di imposta (conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale) e sanzione prevista dall'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, connessa agli atti propri della riscossione coattiva, differenze che giustificano una disciplina legislativa volta a sanzionare sia la violazione "de qua" sia le violazioni concernenti l'omesso o ritardato versamento nella fase anteriore alla formazione del ruolo, che hanno per oggetto inadempienze che incidono sulle basi del rapporto tributario e che assumono una portata evasiva rispetto agli scopi di immediato soddisfacimento del credito fiscale; l'ulteriore censura, attinente alla asserita disparità di trattamento fra i contribuenti assoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse, non considera, se riferita alle obbligazioni tributarie, che il d.P.R. n. 43 del 1988 ha provveduto alla unificazione delle forme di riscossione coattiva fiscale a seguito della estensione a pressoché tutti i tributi della riscossione mediante ruolo, e, se riferita alle obbligazioni pecuniarie di diritto comune, che le differenze trovano spiegazione nella impossibilità di una piena equiparazione tra l'inadempimento delle stesse e quello delle obbligazioni tributarie, oggetto, per la particolarità dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica; la censura relativa alla prospettata possibilità di reiterazione della sanzioni ex art. 97 (sia in fase di avviso di mora che di pignoramento) non tiene conto che tale evenienza non trova riscontro nel dettato della norma impugnata che collega la sanzione esclusivamente al mancato pagamento della somma iscritta a ruolo; ed infine, la censura, concernente l'asserito circolo vizioso di reazioni a catena che la disposizione denunciata sarebbe in grado di provocare, non considera che la sanzione appare circoscritta alla sola ipotesi di morosità del contribuente nel pagamento del tributo erariale, e non nel pagamento di pene accessorie. - S. nn. 109/1973, 119/1980, 487/1989, 157/1996; ord. n. 95/1993. red.: S. Di Palma

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 226/1992

    Questione inammissibile
    25 maggio 1992

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 89/1992.

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1995

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1993 al 24 agosto 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1995, n. 349

    La L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che i termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui al comma 2 del presente articolo sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996. La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art97 · fonte del testo

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