Art. 97 — Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

Testo vigente dal 15 aprile 2000 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 89/1992

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1992

    Non v'ha dubbio che nel c.d. fallimento fiscale, che a norma dell'art. 97, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va senz'altro dichiarato, a richiesta dell'Intendente di finanza, per la semplice morosità - e senza che sia necessario accertare lo stato d'insolvenza - dell'imprenditore commerciale nel pagamento di rata o rate di imposta di importo superiore alle L. 500.000, solo se iscritte a ruolo, anche se in via provvisoria e nonostante la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, e nel quale il giudice, nella fase antecedente alla dichiarazione, - a differenza di quanto gli è normalmente consentito nel c.d. fallimento ordinario - non può ne' sentire le parti ne' accordare dilazioni, non è concessa all'imprenditore - da tale normativa posto in una situazione del tutto simile a quella dell'abrogato "solve et repete" - una difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda. Ne' a tali effetti, una volta che il fallimento sia stato dichiarato, valgono a porre rimedio la più ampia difesa che all'imprenditore è concessa in sede di opposizione e neppure la stessa eventuale revoca del fallimento. Pertanto, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 97, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va dichiarato illegittimo.

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito

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  • Sentenza n. 291/1997

    Questione infondata
    30 luglio 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che prevede l'irrogazione della pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 nel caso di mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare è superiore alle L. 500.000, in quanto, innanzitutto, sono impropriamente invocati i parametri costituzionali degli artt. 27 e 53, estranei alla materia sanzionatoria; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. (canone della ragionevolezza), la censura alla disposizione impugnata -secondo cui la sanzione ivi prevista si sommerebbe a quella già irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell'imposta originaria- non tiene conto delle differenze fra sanzione prevista dalla legge di imposta (conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale) e sanzione prevista dall'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, connessa agli atti propri della riscossione coattiva, differenze che giustificano una disciplina legislativa volta a sanzionare sia la violazione "de qua" sia le violazioni concernenti l'omesso o ritardato versamento nella fase anteriore alla formazione del ruolo, che hanno per oggetto inadempienze che incidono sulle basi del rapporto tributario e che assumono una portata evasiva rispetto agli scopi di immediato soddisfacimento del credito fiscale; l'ulteriore censura, attinente alla asserita disparità di trattamento fra i contribuenti assoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse, non considera, se riferita alle obbligazioni tributarie, che il d.P.R. n. 43 del 1988 ha provveduto alla unificazione delle forme di riscossione coattiva fiscale a seguito della estensione a pressoché tutti i tributi della riscossione mediante ruolo, e, se riferita alle obbligazioni pecuniarie di diritto comune, che le differenze trovano spiegazione nella impossibilità di una piena equiparazione tra l'inadempimento delle stesse e quello delle obbligazioni tributarie, oggetto, per la particolarità dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica; la censura relativa alla prospettata possibilità di reiterazione della sanzioni ex art. 97 (sia in fase di avviso di mora che di pignoramento) non tiene conto che tale evenienza non trova riscontro nel dettato della norma impugnata che collega la sanzione esclusivamente al mancato pagamento della somma iscritta a ruolo; ed infine, la censura, concernente l'asserito circolo vizioso di reazioni a catena che la disposizione denunciata sarebbe in grado di provocare, non considera che la sanzione appare circoscritta alla sola ipotesi di morosità del contribuente nel pagamento del tributo erariale, e non nel pagamento di pene accessorie. - S. nn. 109/1973, 119/1980, 487/1989, 157/1996; ord. n. 95/1993. red.: S. Di Palma

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 cost.

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  • Ordinanza n. 226/1992

    Questione inammissibile
    25 maggio 1992

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 89/1992.

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 15 aprile 2000. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… 18 DICEMBRE 1997, N. 471. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471. tolto: Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art97 · fonte del testo

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