Art. 97 — Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

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Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'. Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma. La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purche' si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente. Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a tre anni. La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 16 novembre 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 89/1992

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1992

    Non v'ha dubbio che nel c.d. fallimento fiscale, che a norma dell'art. 97, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va senz'altro dichiarato, a richiesta dell'Intendente di finanza, per la semplice morosità - e senza che sia necessario accertare lo stato d'insolvenza - dell'imprenditore commerciale nel pagamento di rata o rate di imposta di importo superiore alle L. 500.000, solo se iscritte a ruolo, anche se in via provvisoria e nonostante la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, e nel quale il giudice, nella fase antecedente alla dichiarazione, - a differenza di quanto gli è normalmente consentito nel c.d. fallimento ordinario - non può ne' sentire le parti ne' accordare dilazioni, non è concessa all'imprenditore - da tale normativa posto in una situazione del tutto simile a quella dell'abrogato "solve et repete" - una difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda. Ne' a tali effetti, una volta che il fallimento sia stato dichiarato, valgono a porre rimedio la più ampia difesa che all'imprenditore è concessa in sede di opposizione e neppure la stessa eventuale revoca del fallimento. Pertanto, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 97, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va dichiarato illegittimo.

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 291/1997

    Questione infondata
    30 luglio 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che prevede l'irrogazione della pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 nel caso di mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare è superiore alle L. 500.000, in quanto, innanzitutto, sono impropriamente invocati i parametri costituzionali degli artt. 27 e 53, estranei alla materia sanzionatoria; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. (canone della ragionevolezza), la censura alla disposizione impugnata -secondo cui la sanzione ivi prevista si sommerebbe a quella già irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell'imposta originaria- non tiene conto delle differenze fra sanzione prevista dalla legge di imposta (conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale) e sanzione prevista dall'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, connessa agli atti propri della riscossione coattiva, differenze che giustificano una disciplina legislativa volta a sanzionare sia la violazione "de qua" sia le violazioni concernenti l'omesso o ritardato versamento nella fase anteriore alla formazione del ruolo, che hanno per oggetto inadempienze che incidono sulle basi del rapporto tributario e che assumono una portata evasiva rispetto agli scopi di immediato soddisfacimento del credito fiscale; l'ulteriore censura, attinente alla asserita disparità di trattamento fra i contribuenti assoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse, non considera, se riferita alle obbligazioni tributarie, che il d.P.R. n. 43 del 1988 ha provveduto alla unificazione delle forme di riscossione coattiva fiscale a seguito della estensione a pressoché tutti i tributi della riscossione mediante ruolo, e, se riferita alle obbligazioni pecuniarie di diritto comune, che le differenze trovano spiegazione nella impossibilità di una piena equiparazione tra l'inadempimento delle stesse e quello delle obbligazioni tributarie, oggetto, per la particolarità dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica; la censura relativa alla prospettata possibilità di reiterazione della sanzioni ex art. 97 (sia in fase di avviso di mora che di pignoramento) non tiene conto che tale evenienza non trova riscontro nel dettato della norma impugnata che collega la sanzione esclusivamente al mancato pagamento della somma iscritta a ruolo; ed infine, la censura, concernente l'asserito circolo vizioso di reazioni a catena che la disposizione denunciata sarebbe in grado di provocare, non considera che la sanzione appare circoscritta alla sola ipotesi di morosità del contribuente nel pagamento del tributo erariale, e non nel pagamento di pene accessorie. - S. nn. 109/1973, 119/1980, 487/1989, 157/1996; ord. n. 95/1993. red.: S. Di Palma

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 226/1992

    Questione inammissibile
    25 maggio 1992

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 89/1992.

    Art. 97 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art97 · fonte del testo

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