Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 19 dicembre 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra la s.p.a. Cliniche Riunite, in persona del liquidatore,

e l'Esattoria del Comune di Roma ed altro, iscritta al n. 375 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena

(Esattoria del Comune di Roma) e della s.p.a. Cliniche Riunite,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avvocato Saverio Casulli per il Monte dei Paschi di Siena

e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Roma, in data 27 maggio 1983 dichiarava, ai

sensi dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il

fallimento della Società per azioni Cliniche Riunite per debito di

imposte, iscritto a ruolo provvisoriamente, siccome pendenti i

ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie.

La fallita proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, la

inesistenza del debito e comunque la provvisorietà

dell'accertamento.

Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della detta disposizione, nella parte in cui consente ed impone la

richiesta e la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore

commerciale per il mancato pagamento di tutte o della unica rata di

un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare sia superiore a lire

500.000, sia che il debito risulti da una iscrizione a ruolo a titolo

definitivo sia che la iscrizione sia stata operata in via provvisoria

a seguito di accertamento non definitivo; nonché nella parte in cui

non consente, dopo la emanazione della sentenza di fallimento, allo

stesso imprenditore, di coltivare il ricorso dinanzi alle competenti

Commissioni tributarie e sopratutto di ottenere una decisione

rilevante nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di

fallimento.

A parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto il fatto che consente

la richiesta e la dichiarazione di fallimento sarebbe sia

l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo sia quella provvisoria a

seguito dell'accertamento non definitivo che rimarrebbe produttivo di

effetti anche in caso di accoglimento del ricorso pendente dinanzi

alla Commissione tributaria, mentre in ogni altro caso il giudice

fallimentare può accertare la fondatezza del titolo provvisoriamente

esecutivo;

b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imprenditore

dichiarato fallito non ha alcuna difesa contro l'operato

dell'Intendenza di Finanza anche nel caso di accoglimento del suo

ricorso, mentre ogni altro imprenditore può provare la inesistenza

del debito;

c) l'art. 101 della Costituzione, in quanto il giudice

fallimentare non può sindacare la legittimità della pretesa

fiscale, riservata alla competenza esclusiva delle Commissioni

tributarie e si deve limitare ad accertare solo il mancato pagamento

del tributo.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio si sono costituiti la s.p.a. Cliniche Riunite

e il Monte dei Paschi di Siena, gestore della Esattoria comunale di

Roma.

La prima si è sostanzialmente riportata alle argomentazioni

svolte dal giudice remittente.

Il Monte dei Paschi di Siena ha sostenuto la irrilevanza della

questione, perché persiste la morosità almeno per uno dei debiti

tributari.

È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ha premesso che il fallimento fiscale costituisce una sanzione per

la morosità del debito di imposta e un efficace mezzo per la

realizzazione coattiva dei relativi crediti di imposta e che la

morosità deve essere unitariamente considerata qualunque sia il tipo

di iscrizione a ruolo.

Ha poi eccepito la inammissibilità della questione per mancanza

di rilevanza in quanto la riconosciuta inesistenza del debito di

imposta avrebbe determinato la revoca del fallimento.

Nel merito ha sostenuto la infondatezza della questione alla

stregua della giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 195 del 1971,

e 215 del 1975), rilevando che l'interessato può far valere dinanzi

al giudice fallimentare la inesistenza dei presupposti (soggettivi ed

oggettivi) richiesti per la dichiarazione di fallimento tra cui la

inesistenza del debito di imposta.

La questione è stata fissata in un primo tempo per la trattazione

in camera di consiglio.

Nella imminenza di quella hanno presentato memorie la difesa del

Monte dei Paschi di Siena e l'Avvocatura Generale dello Stato.

La prima ha insistito sulle osservazioni formulate e in

particolare sulla esistenza del debito. L'Avvocatura Generale dello

Stato ha rilevato che, prima della dichiarazione di fallimento, le

Commissioni tributarie hanno annullato gli accertamenti, onde la

mancanza del presupposto per la dichiarazione di fallimento.

La trattazione della causa è stata poi rimessa alla pubblica

udienza.

Nella sua imminenza ha presentato memorie la difesa del Monte dei

Paschi di Siena, la quale si è riportata alle precedenti

osservazioni, rilevando che la eventuale declaratoria di

illegittimità costituzionale della disposizione censurata si

rifletterebbe anche sulla esecuzione individuale. Considerato in diritto

1. - La Corte deve verificare se l'art. 97, terzo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui a richiesta

dell'Intendente di Finanza, prevede la dichiarazione di fallimento

del debitore di imposta che sia imprenditore commerciale, per

morosità di rata o rate di imposta di importo superiore a lire

500.000, ancorché iscritte a ruolo in via provvisoria per la

pendenza di ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie, violi:

a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto irragionevolmente

sono sottoposte a fallimento fiscale situazioni diverse, quali sono i

crediti tributari definitivamente accertati e quelli provvisori ed

incerti;

b) l'art. 24 della Costituzione, perché, nel giudizio di

opposizione al fallimento, prima che si pronuncino o

l'Amministrazione finanziaria o le commissioni tributarie,

l'imprenditore non può dimostrare la insussistenza del debito;

c) l'art. 101 della Costituzione, perché il giudice ordinario

non avrebbe il potere di sindacare la legittimità della pretesa

fiscale, facendosi in tal modo sopravvivere il principio

incostituzionale del solve et repete.

2. - Si osserva preliminarmente che l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, non

può trovare accoglimento, perché è contestata la insussistenza del

debito di imposta che ha determinato la dichiarazione del fallimento

fiscale della ricorrente.

3. - La questione è stata già esaminata da questa Corte (sent.

n. 215 del 1975), ed è stata dichiarata non fondata.

I mutamenti verificatisi nel frattempo, in specie nel sistema

economico-finanziario, inducono ad una rimeditazione, in quanto sono

certamente venute meno le ragioni logico-giuridiche che

giustificavano l'istituto e il trattamento fatto al debitore di

imposta che ha la qualità di imprenditore commerciale rispetto ad

ogni altro debitore di imposta che non riveste detta qualità.

Sopratutto si considera che per la massiccia svalutazione

monetaria che si è avuta negli anni successivi alla entrata in

vigore del decreto che contiene la disposizione impugnata (d.P.R. n.

602 del 1973) ad oggi, non risulta più ragionevole il limite di

500.000 lire per la dichiarazione di fallimento, specie se posto in

relazione agli effetti che la dichiarazione produce sia sulla persona

dell'imprenditore sia sulla sua azienda.

Un debito di imposta di entità esigua può produrre effetti

gravissimi e devastanti anche perché il fallimento fiscale può

aprire la via a quello ordinario, facendo venire meno la possibilità

di un risanamento e di un superamento di crisi aziendali temporanee

con effetti deleteri anche sulla occupazione.

Il fallimento dell'imprenditore datore di lavoro importa infatti

la cessazione dell'attività e conseguentemente il licenziamento dei

dipendenti.

Il che rende ancora più riprovevole il ricorso a un mezzo di pura

costrizione e coazione che peraltro in definitiva reintroduce

nell'ordinamento il principio già dichiarato illegittimo, del solve

et repete.

Inoltre, la modesta entità del debito è sproporzionata non solo

per le conseguenze di ordine economico e personale che può produrre,

ma in rapporto allo stesso costo del meccanismo, che peraltro, specie

se la sfera dei creditori si allarga a quelli ordinari, può rendere

incerta persino la realizzazione della finalità che si propone.

Invece più utile si appalesa il ricorso alla esecuzione

individuale, che è un mezzo di riscossione eguale per tutti i

debitori di imposta.

4. - La rimeditazione della questione è altresì imposta dalla

stessa interpretazione della disposizione censurata effettuata dai

giudici ordinari. Interpretazione alla quale si è necessariamente

ricorso perché il legislatore, per il fallimento di cui trattasi,

non ha previsto una procedura specifica e i giudici hanno dovuto

adattare quella dettata per il fallimento ordinario, tenendo, però,

conto sia del presupposto oggettivo che è la sola morosità del

debitore nel pagamento di una o di più rate di imposte sia delle

finalità da raggiungersi. In sostanza nella fase antecedente alla

dichiarazione di fallimento, all'imprenditore non è concessa una

difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono

verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda.

Infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in

materia, in questa fase il giudice fallimentare prima della

dichiarazione di fallimento può solo accertare se il debitore abbia

o meno la qualità di imprenditore commerciale; se il debito di

imposta ancora sussiste nei limiti della previsione normativa (oltre

le lire 500.000) o se invece, per effetto di una pronuncia definitiva

del giudice tributario, sia stato accertato di entità inferiore; o

se sia venuta meno la esecutività del ruolo, specie per la

sospensione accordata da un provvedimento dell'Amministrazione

finanziaria.

Non ha alcun rilievo nemmeno la pendenza del giudizio dinanzi alla

commissione diretta ad accertare la esistenza della obbligazione

tributaria.

La richiesta di fallimento ha per fondamento la sola iscrizione a

ruolo anche se provvisoria. Non è possibile nemmeno addurre ragioni

giustificatrici della morosità. Secondo il giudice remittente nella

procedura che si instaura è irrilevante la stessa decisione della

Commissione tributaria ed il Tribunale fallimentare non può entrare

nel merito e verificarne la fondatezza.

Si nota la differenza di trattamento dell'imprenditore debitore di

imposta rispetto a un debitore non imprenditore.

Nel fallimento c. d. ordinario il giudice che riceve l'istanza

prima di dichiarare il fallimento sente le parti, creditore istante e

debitore; può concedere a quest'ultimo una dilazione per il

pagamento del debito sospendendo di provvedere sulla istanza di

fallimento; può altresì verificare i presupposti della

dichiarazione di fallimento, cioè l'esistenza della stato di

insolvenza che è cosa diversa dalla morosità del pagamento o

addirittura la sussistenza del titolo, specie se si tratta di un

titolo provvisorio.

4.1. - Vero è che una difesa più ampia è concessa in sede di

opposizione.

Ma essa non fa venir meno le conseguenze che già si sono prodotte

per effetto della dichiarazione di fallimento e sono possibili

ulteriori effetti pregiudizievoli, come si è innanzi rilevato.

Non è affatto soddisfacente la stessa eventuale revoca del

fallimento, in quanto restano i detti effetti dannosi e non sono

riparati sufficientemente.

In tale situazione sussiste la denunciata violazione dell'art. 24

della Costituzione, in quanto la sola previsione di un rimedio

difensivo non è sufficiente per fare ritenere adempiuto il precetto

costituzionale, se esso non produce alcun effetto utile per la

conservazione o la affermazione del diritto di cui si è titolari,

specie se si considerano gli effetti che si producono anche sulla

personalità del debitore.

Va, infine, rilevato che la dichiarata illegittimità dell'art.

97, terzo comma, denunciato, che fa venir meno la procedura

concorsuale, non produce alcun effetto pregiudizievole sulla

procedura esecutiva individuale.

L'accoglimento della questione per uno dei parametri invocati

rende superfluo l'esame della violazione degli altri due parametri di

riferimento (artt. 3 e 101 della Costituzione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 97, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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