Art. 58 — Opposizione di terzi

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Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a meta' e prenotati a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore. L'esattore non puo' abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito ma deve proseguire gli atti per il recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 436/2001

    Questione infondata
    28 dicembre 2001

    In materia di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale deve escludersi l’esistenza di una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere la presunzione di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione. Al riguardo, l’art. 159, cod. civ., esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto di contraria manifestazione dell’autonomia privata dei coniugi, di assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale e non implica, alla stregua del fenomeno descritto dall’art. 2729 cod. civ., l’esistenza di una tale presunzione; del resto, l’art. 219, secondo comma, cod. civ., il quale prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, opera, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti fra coniugi e non anche in quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi. Non sono pertanto fondate, in quanto formulate sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’esistenza di detta presunzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 58, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dal medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999, censurati, per violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, sotto il profilo che non darebbero “rilievo” alla situazione di comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbero al coniuge opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a pignoramento i beni nella loro integralità. A.M.M.

    Art. 52 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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