Art. 62 — Disposizioni particolari sui beni pignorabili

(( I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. )) (( Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. )) I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.

Testo vigente dal 21 agosto 2013 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 21 agosto 2013. 23 parole tolte, 118 parole aggiunte.

I beni tolto: mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 aggiunto: di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civileaggiunto: , anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei tolto: casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile aggiunto: limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art62 · fonte del testo

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