La legislazione pensionistica di guerra con gli artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, 65 della legge n. 648 del 1950 e 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo, della legge n. 313 del 1968, determina, per l'acquisto e la conservazione della pensione condizioni comuni per tutti gli orfani, fatta eccezione per le orfane non nubili cui riserva un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli orfani non celibi. Codesta discriminazione, riconducibile esclusivamente al sesso, non presenta alcuna razionale giustificazione, conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili; e degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie e che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.
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