Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 285/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1986

    L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.

    Art. 62 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 50 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1971

    Ha colpito questo articolo
    22 giugno 1971

    La legislazione pensionistica di guerra con gli artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, 65 della legge n. 648 del 1950 e 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo, della legge n. 313 del 1968, determina, per l'acquisto e la conservazione della pensione condizioni comuni per tutti gli orfani, fatta eccezione per le orfane non nubili cui riserva un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli orfani non celibi. Codesta discriminazione, riconducibile esclusivamente al sesso, non presenta alcuna razionale giustificazione, conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili; e degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie e che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.

    Art. 60 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 61 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 48 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1979 al 1 gennaio 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 dicembre 1986, n. 285 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1986, n. 61) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo, limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani - prevedono l'inabilita' a proficuo lavoro nonche' le precarie determinate condizioni economiche del padre.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art50 · fonte del testo

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