Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 60, primo e secondo comma, 61, primo comma, 62,

primo e terzo comma, 63, primo comma, e 65 della legge 10 agosto 1950,

n. 648, recante norme sul "Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra";

b) degli artt. 48, primo, secondo e terzo comma, 49 primo e secondo

comma, 50, primo, terzo e sesto comma, 51, primo comma, 55 e 59, quarto

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, recante norme sul

"Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra";

c) degli artt. 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante

"Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato";

d) dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n.

379, recante norme sui "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e

modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro", modificato dall'art. 27, primo comma, della

legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio

1968, n. 85;

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1969 dalla Corte dei conti - sez.

5ª giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso di

Mastrocola Maria Domenica, iscritta al n. 35 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4

marzo 1970;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1969 dalla Corte dei conti -

sez. 3ª giurisdizionale per le pensioni civili - sul ricorso di Raneri

Gaetano, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;

3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1969 dalla Corte dei conti - sez.

3ª giurisdizionale per le pensioni civili - sul ricorso di De Flora

Antonietta, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;

4) ordinanza emessa il 25 giugno 1970 dalla Corte dei conti - sez.

3ª giurisdizionale per le pensioni civili - sul ricorso di Caserta

Agatina, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Mastrocola Maria Domenica e di

Raneri Gaetano;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Silvio Paolucci, per la Mastrocola.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due decreti del 28 maggio 1956 il Ministero del tesoro

respingeva perché prodotta fuori termine la domanda di pensione di

guerra di Maria Domenica Mastrocola, quale orfana dei genitori,

deceduti il 2 febbraio 1944 per asserito evento bellico.

Con altri due decreti del 12 aprile 1963 lo stesso Ministero

respingeva nuovamente la detta domanda, perché l'istante, divenuta

maggiorenne, aveva avanzato la richiesta senza essere inabile a

proficuo lavoro e nubile.

Nel giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti

dall'interessata, il Procuratore generale concludeva per l'accoglimento

dei ricorsi con la dichiarazione del diritto alla pensione di guerra

fino alla data del matrimonio.

La Corte dei conti, sez. 5ª giurisdizionale per le pensioni di

guerra, dopo avere richiamato le disposizioni della legge 10 agosto

1950, n. 648, e della legge 18 marzo 1968, n. 313 (entrata in vigore

nelle more del giudizio), che considerano legittimate a conseguire la

pensione di guerra ovvero a concorrere a determinare l'integrazione

della pensione spettante al genitore superstite, le figlie dei militari

morti per causa del servizio di guerra e dei civili deceduti per fatto

bellico, solo se nubili, e rilevato che le stesse disposizioni non

richiedono invece per i figli la condizione del celibato, con ordinanza

del 26 aprile 1969 sollevava la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo, 61, comma primo,

62, commi primo e secondo (recte: terzo), 63, comma primo, e 65 della

legge n. 648 del 1950, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo,

49, commi primo e secondo, 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma

primo, 55, comma primo (recte: unico), e 59, comma quarto, della legge

n. 313 del 1968, limitatamente alla parte in cui escludono dal diritto

alla pensione di guerra le figlie non nubili, in riferimento all'art.

3, comma primo, della Costituzione.

La questione era considerata rilevante, perché dalla dichiarazione

di incostituzionalità delle disposizioni denunciate in parte qua

sarebbe potuto derivare per la ricorrente il conseguimento della

pensione a vita e non soltanto fino alla data del contratto matrimonio.

Ed appariva non manifestamente infondata, perché la

discriminazione non era giustificata da diversità obiettiva delle

rispettive situazioni ed era basata esclusivamente sull'appartenenza

del soggetto all'uno o all'altro sesso. Secondo la Corte dei conti,

l'obbligo di mantenere i figli, infatti, grava sull'uomo e sulla donna

coniugati ed in proporzione delle rispettive sostanze; e quello

gravante sopra ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro coniuge

diviene di solito attuale proprio quando il marito è inabile a

proficuo lavoro e quindi in condizioni di conseguire la pensione, quale

orfano di guerra, anche dopo raggiunta la maggiore età.

Davanti a questa Corte si costituiva la Mastrocola, e per essa il

tutore provvisorio Dante Seccia, il quale con le deduzioni e la

memoria, chiedeva che la questione fosse dichiarata fondata. Non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

All'udienza del 21 aprile 1971 l'avv. Silvio Paolucci, per la parte

costituita, insisteva nelle precedenti conclusioni.

2. - Con istanza del 22 dicembre 1958 Gaetano Raneri, quale orfano

maggiorenne inabile del dott. Francesco Raneri, magistrato deceduto in

quiescenza il 30 ottobre 1907, chiedeva al Ministero di grazia e

giustizia la riversibilità della pensione a suo tempo goduta dal

padre. La domanda veniva respinta sotto il profilo che il richiedente

non era inabile al lavoro al momento della morte del padre né a quello

del raggiungimento della maggiore età come prescritto dagli artt. 12 e

13 della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Il Raneri proponeva ricorso

alla Corte dei conti ed essendo stata accertata in sede istruttoria la

sua inabilità alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio

1958), eccepiva l'illegittimità costituzionale della norma (art. 18)

secondo cui le orfane nubili maggiorenni hanno titolo alla pensione di

riversibilità a condizione che l'inabilità sussistesse al 1 gennaio

1958, e analogo beneficio non è dato agli orfani.

La Corte dei conti, sez. 3ª giurisdizionale per le pensioni civili,

con ordinanza del 25 novembre 1969, considerava rilevante e non

manifestamente infondata la questione. A questo ultimo riguardo,

osservava che la previsione, sia pure transitoria, del beneficio

soltanto per le orfane, dà luogo ad una disparità di trattamento tra

orfani di sesso diverso che non può trovare giustificazione nelle

diversità fisico-biologiche ed appare fondata esclusivamente sulla

diversità di sesso, dato che la generica attitudine o inabilità al

lavoro è indipendente dal sesso, ed è quindi contrastante con l'art.

3 della Costituzione.

Davanti a questa Corte si costituiva il Raneri il quale, con le

deduzioni, concludeva per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della disposizione denunciata. Non spiegava intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Antonietta De Flora, vedova Testa, premesso che quale sorella

di Angiolina De Flora, già insegnante elementare deceduta il 19 aprile

1957, aveva chiesto alla Direzione provinciale del tesoro di Salerno la

pensione di riversibilità e che la domanda era stata respinta sotto il

profilo che non sussisteva la condizione della convivenza della

richiedente a carico della dante causa, proponeva ricorso avverso il

relativo decreto.

La Corte dei conti, sez. 3, giurisdizionale per le pensioni civili,

con ordinanza del 21 gennaio 1969, in contrasto con le richieste del

Procuratore generale, per il quale non era necessario che la convivenza

si fosse protratta per oltre un quinquennio antecedentemente alla morte

della dante causa riteneva di dover confermare il proprio indirizzo

giurisprudenziale secondo cui per la concessione della pensione alle

collaterali si richiede anche la condizione dello stato nubile o di

quello vedovile con almeno cinque anni di convivenza a carico

dell'impiegato (o pensionato) statale dopo la morte del marito. E posto

che codesta condizione è prevista dall'art. 12, comma secondo, della

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (di cui la giurisprudenza necessariamente

ha dovuto tener conto nel determinare il proprio indirizzo), per detta

norma sollevava la questione di legittimità costituzionale per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non sembrando ad essa Corte

conforme al principio della parità tra i due sessi la distinzione che

il legislatore pone tra i soggetti di sesso diverso, quando limita il

beneficio pensionistico alle sole orfane nubili ed a queste equipara

soltanto le vedove che risultino conviventi a carico del dipendente

civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte

del marito, mentre nessuna limitazione e nessuna esclusione prevede nei

confronti dell'orfano di sesso maschile coniugato. Ora, se la pensione

ha una funzione di rimedio economico nei confronti dell'orfano di sesso

maschile coniugato che comunque sia stato a carico del dipendente

statale (o pensionato) e si trovi in condizioni di inabilità fisica e

di nullatenenza, non si vede - secondo la Corte dei conti - perché la

stessa ratio non possa operare nei confronti dell'orfana che, se pur

coniugata, versi nelle identiche condizioni, e come possa essere

giustificata la limitazione del beneficio pensionistico alle sole

orfane nubili o vedove conviventi con il genitore per almeno un

quinquennio dopo la morte del marito.

Davanti a questa Corte la De Flora non si costituiva, e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - Agatina Caserta nata Grasso, orfana maggiorenne di Francesca

Santoro vedova Grasso, ex dipendente del Comune di Laureana, chiedeva

al Ministero del tesoro, Direzione generale degli Istituti di

previdenza, la riversibilità della pensione fruita dalla madre.

L'istanza veniva respinta nella considerazione che la richiedente non

si trovava, alla data di morte della dante causa, nelle condizioni di

stato nubile o vedovile richieste dall'art. 40, comma secondo, della

legge 11 aprile 1955, n. 379. Proponeva allora ricorso alla Corte dei

conti l'interessata, sostenendo che pur essendo essa coniugata, doveva

essere equiparata, ai fini della concessione della pensione, alle

orfane vedove, in quanto il di lei marito, emigrato all'estero fin dal

19 maggio 1930, non aveva più dato notizie di sé.

La Corte dei conti, sez. 3ª giurisdizionale per le pensioni civili,

riteneva di potersi e doversi porre preliminarmente il quesito circa la

legittimità costituzionale del detto comma secondo dell'art. 40 della

citata legge n. 379 del 1955 (modificato, per ciò che concerne la data

a cui è da riferire l'accertamento dei requisiti della invalidità e

della nullatenenza, dall'art. 27, comma primo, della legge 26 luglio

1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85); e

della norma così modificata sollevava questione di legittimità

costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osservava la Corte che, ponendo la detta norma come condizione per

il diritto a pensione dell'orfana che la medesima sia nubile o vedova,

si instaura una discriminazione nei riguardi delle orfane (coniugate) e

non anche degli orfani, per i quali la citata disposizione non richiede

la condizione di celibato o di vedovanza, pur a parità, per le une e

per gli altri, dei requisiti di convivenza a carico del dante causa, di

inabilità permanente a qualsiasi lavoro e di nullatenenza. E tale

disparità di trattamento, basata esclusivamente sull'appartenenza del

soggetto all'uno o all'altro sesso, appare in contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

Nessuna delle parti si costituiva e non spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, la Corte dei

conti denunzia, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le norme

di cui agli artt. 60, commi primo e secondo, 61, comma primo, 62, commi

primo e secondo (recte: terzo), 63, comma primo, e 65 della legge 10

agosto 1950, n. 648, e agli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49,

commi primo e secondo, 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo,

55, comma primo (recte: unico), e 59, comma quarto, della legge 18

marzo 1968, n. 313; le norme di cui agli artt. 12, comma secondo, e 18

della legge 15 febbraio 1958, n. 46; ed infine, le norme di cui

all'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379

(modificato dall'art. 27, comma primo, della legge 26 luglio 1965, n.

965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85).

Le norme denunziate concernono il diritto a pensione (di guerra,

ordinaria a carico dello Stato, e a carico degli Istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro) di determinate categorie di soggetti, e

tra le stesse operano distinzioni sulla base del sesso.

Avendo per ciò, identico o analogo oggetto, i giudizi, che dalle

quattro ordinanze sono derivati, vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Relativamente alla prima denunzia, che si riferisce alla

legislazione pensionistica di guerra, è dato preliminarmente di

osservare che le questioni, per una parte, sono carenti di rilevanza.

La Corte dei conti prospetta il dubbio di legittimità

costituzionale a proposito delle norme che riguardano specificamente il

diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di

guerra, e che, direttamente o meno, sono applicabili alla specie

considerata, al caso cioè di un'orfana di genitori deceduti per

asserito evento bellico.

Ma sottopone anche all'esame di questa Corte, altre norme che

prevedono la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in

caso di coesistenza di figli (artt. 60, commi primo e secondo, e 61,

comma primo, della citata legge n. 648 del 1950 e artt. 48, commi

primo, secondo e terzo, e 49, commi primo e secondo, della citata legge

n. 313 del 1968) o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli

orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidità di

guerra (art. 59, comma quarto, della citata legge n. 313 del 1968).

Ora, la risoluzione delle questioni relative a questo secondo

gruppo di norme appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione

del merito: e per tanto non può non constatarsene l'evidente mancanza

di rilevanza.

3. - In base al disposto degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63,

comma primo, della legge n. 648 del 1950 e degli artt. 50, commi primo,

terzo e sesto, e 51, comma primo, della legge n. 313 del 1968, il

diritto alla pensione di guerra è riconosciuto ai figli e alle figlie

minorenni di genitori morti per causa del servizio di guerra o

attinente alla guerra, o deceduti per dati fatti di guerra, qualora, in

caso di morte del padre, siano altresì privi della madre o questa, per

qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per

passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del

marito, e qualora, in caso di morte della madre, siano altresì privi

del padre o questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo

lavoro e trovandosi in date condizioni economiche, non possa, per

qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda; e a detti figli

minori sono equiparati gli orfani maggiorenni iscritti ad Università e

ad Istituti superiori, per tutta la durata del corso legale degli

studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Hanno diritto alla detta pensione anche i figli e le figlie

maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima

di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione

del diritto a pensione da parte del genitore.

Le norme sopra richiamate richiedono che le figlie, minorenni o

maggiorenni, siano nubili.

Analogamente agli artt. 65 della legge n. 648 del 1950 e 55 della

legge n. 313 del 1968 dispongono che la pensione si perde dagli orfani

che raggiungono il ventunesimo anno di età, salvo quanto previsto per

gli orfani studenti universitari e per i casi di inabilità a lavoro; e

solo dalle orfane, anche di età minore, che contraggono matrimonio.

Codesta disciplina mette in evidenza che le condizioni necessarie

per l'acquisto e la conservazione del diritto alla pensione di guerra

sono sostanzialmente eguali per tutti gli orfani, ma che per quelli di

sesso femminile è richiesta inoltre la condizione di nubile.

Si ha perciò per le orfane non nubili un trattamento giuridico

diverso da quello riservato agli orfani non celibi.

Le condizioni richieste dalla legge per l'acquisto e la

conservazione della pensione e comuni a tutti gli orfani, non è

pensabile che si possano atteggiare diversamente a seconda del sesso

del singolo avente diritto.

D'altronde è innegabile che dette condizioni possono

indifferentemente concorrere sia nei confronti dell'orfano che

dell'orfana, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. In

particolare, ciò è dato notare a proposito dello stato di bisogno,

connaturale alla portata assistenziale o alimentare della pensione, e

che in concreto può sussistere qualunque sia, in relazione al

matrimonio, la posizione del soggetto legittimato.

Nella previsione delle norme impugnate non è possibile perciò

scorgere alcuna razionale giustificazione del trattamento differenziato

nei confronti delle orfane non nubili. Di tal che appare fondata la

questione come sopra sollevata, e ne discende la illegittimità

costituzionale delle ripetute norme nella parte in cui, sull'esclusiva

base dell'appartenenza del soggetto legittimato all'uno o all'altro

sesso, dispongono l'esclusione del diritto a pensione per la figlia non

nubile e non anche per il figlio non celibe.

4. - Alla stessa conclusione e sulla base delle medesime

considerazioni è consentito di pervenire a proposito dell'art. 40,

comma secondo, della citata legge n. 379 del 1955, modificato nei sensi

sopra specificati.

Agli orfani minorenni dei dipendenti degli enti locali iscritti

alle relative casse per le pensioni sono equiparati, ai fini del

trattamento di quiescenza "gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o

vedove maggiorenni", i quali alla data di morte dell'iscritto siano a

di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e

nullatenenti.

Anche in questa particolare ipotesi, le condizioni essenziali

(vivenza a carico, inabilità permanente e nullatenenza) sono comuni a

tutti gli orfani. Eppure viene operata l'anzidetta discriminazione che

non è giusticabile con la differenza di sesso: anche le orfane

coniugate come gli orfani coniugati possono infatti trovarsi

identicamente in quelle condizioni.

Ne discende l'evidente violazione del principio di eguaglianza,

perché a situazioni eguali e senza che ricorra una razionale

giustificazione della diversità, non corrisponde trattamento giuridico

uniforme. E deve pertanto dichiararsi la illegittimità costituzionale

della norma nella parte in cui riconosce il diritto a pensione al

soggetto di sesso femminile solo se in stato di nubilato o di

vedovanza.

5. - Risulta ancora fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della citata legge n. 46

del 1958, applicabile, per il giudice a quo, anche al caso in cui, in

mancanza di altri aventi diritto, la pensione spetta alle sorelle e ai

fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi

a carico dell'impiegato.

La norma denunciata richiede inoltre per i figli e per le figlie

nubili la nullatenenza e per le figlie vedove la convivenza a carico da

almeno cinque anni dopo la morte del marito. Di modo che solo per le

figlie devono ricorrere particolari condizioni e requisiti (condizione

di nubile o di vedova, e per le vedove una qualificata convivenza).

Tale trattamento differenziato riposa esclusivamente sulla

diversità di sesso e pertanto dà vita ad una evidente violazione

dell'art. 3 della Costituzione, che va rimossa con la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita il

beneficio pensionistico alle "nubili" o "vedove... che risultino

conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da

almeno cinque anni dopo la morte del marito".

6. - Ricorre infine la denunciata disparità di trattamento, in

violazione del principio di eguaglianza, a proposito dell'art. 18 della

citata legge n. 46 del 1958.

Trattasi di una norma di favore dettata per i figli dell'impiegato

o del pensionato deceduto prima del 1 gennaio 1958, data di entrata in

vigore della legge. Di regola, in base agli artt. 12 e 13 della stessa

legge, le condizioni per la concessione della pensione e quindi anche

quella dell'inabilità al lavoro proficuo e della nullatenenza debbono

sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato. Con

il detto art. 18, invece, si considera sufficiente che l'inabilità e

la nullatenenza sussistano alla data del 1 gennaio 1958; ma questa

disciplina transitoria è limitata agli orfani di sesso femminile non

coniugati.

Ora siffatto trattamento non ha riscontro in situazioni o posizioni

differenti: è di tutta evidenza che l'inabilità a proficuo lavoro e

la nullatenenza sono situazioni di fatto indipendenti in modo assoluto

dal sesso, e non sono ravvisabili ragioni peculiari e diverse che

abbiano potuto indurre il legislatore a dover considerare tali

inabilità e nullatenenza, alla data del 1 gennaio 1958, come

condizioni necessarie e sufficienti per l'acquisto del diritto per le

donne e non anche per gli uomini. La discriminazione appare quindi

operata solo in dipendenza della diversità di sesso.

La norma per ciò, in quanto in contrasto con il principio di

eguaglianza, va dichiarata illegittima costituzionalmente nella parte

in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, non concede il

diritto a pensione anche ai figli maschi non coniugati che alla data

anzidetta risultino inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo, e

61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento

delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi

primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto,

della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra, sollevata con l'ordinanza del 26 aprile 1969

dalla Corte dei conti in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della

citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo

e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, e

dell'art. 12, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46

(contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato)

nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione

solo se nubili;

2) degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55

della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono

che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal

diritto quando contraggono matrimonio;

3) dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379

- modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e

dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente

miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del

tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le

orfane solo se nubili o vedove;

4) dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella

parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal

diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 gennaio

1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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