Art. 42 — Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 9 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 9 luglio 1998
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con il principio di ragionevolezza, l'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nella parte in cui - nell'equiparare alla vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare quando, in assenza di procura o di richiesta di pubblicazioni, il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato di preesistente convivenza di almeno un anno - non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se la convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnata da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio. È incongruo, in relazione a ciò che la durata del rapporto tende ad esprimere, attribuire al dato temporale un valore così assoluto, da escludere che uno stato di convivenza di durata inferiore, a causa delle vicende belliche, a quella prefissata, ma accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, comprovanti in modo non equivoco la stabilità del rapporto, possa egualmente concorrere a dimostrare che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra. red.: S. Evangelista
Art. 42 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 37 Testo unico pensioni di guerra · Art. 20 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra
È irragionevole che gli artt. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 12, legge 9 novembre 1961, n. 1240) e 42, secondo e terzo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, prevedano l'equiparazione alla vedova, ai fini del diritto a pensione, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte del militare o del civile a causa di guerra, nel solo caso in cui sia stata rilasciata procura a contrarre il matrimonio e non anche in quello, analogo, dell'avvenuta richiesta di pubblicazioni. Tali disposizioni, pertanto, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuto a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.
Art. 55 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 12 Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra · Art. 42 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1986 al 9 luglio 1998.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 giugno-3 luglio 1998 n. 239 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1998, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione puo' essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche' sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volonta' del militare di contrarre matrimonio"."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art42 · fonte del testo
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