[1]Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla 2ª alla 8ª categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra

[2]Quando il militare o il civile mutilato o invalido di guerra per una infermita' ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', alla vedova spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella N purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Il trattamento di cui alla tabella N non spetti alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stati pronunciata separazione personale a lei addebitabile.11 Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle con dizioni previste dagli articoli 44, 45 e 46. Nel caso in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o da quelli equi parati ai figli legittimi, il trattamento economico di cui a primo comma del presente articolo viene ripartito in base a criteri stabiliti dall'art. 47. L'aumento di integrazione previsto dal successivo art. 52 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi. Alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale. Ove da parte dell'amministrazione centrale sia riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e agli aventi diritto venga quindi liquidata la pensione di guerra alla relativa partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione gia' attribuito dalla direzione provinciale del tesoro in sede di conferimento del trattamento provvisorio di cui a comma precedente. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e sempreche' non debba farsi luogo ad alcuna modifica della liquidazione gia' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro, l'amministrazione centrale emette provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta fermo il numero di partita contabile gia' attribuito in precedenza dalla direzione provinciale del tesoro. Se l'invalido, gia' provvisto di pensione o di assegno, muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra. Nel caso di liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento di integrazione per gli orfani compete una sola volta, nella misura piu' favorevole. Il trattamento economico di cui alla tabella N, previsto dal presente articolo, si perde da parte della vedova che passi ad altre nozze.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 14-28 aprile 1994, n.162 (in G.U. 1a s.s. 4/5/1994, n.19) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma"."

Testo vigente dal 5 maggio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 162/1994

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1994

    Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono già state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di riversibilità spetta alla vedova "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma". La decisione adottata risponde altresì all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneità di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, già citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 51 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 274/1992

    Questione inammissibile
    12 giugno 1992

    Manifesta inammissibilità della questione per inadeguatezza della motivazione sotto il profilo della rilevanza, non risultando nella ordinanza di rimessione se il caso concerna una pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma, ovvero ex art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978,n. 915. - V., la sent. n. 450/1991 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, l. 18 marzo 1969, n. 313, e 40, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

    Art. 3 cost. · Art. 44 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 59 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 40 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 375/1989

    Questione infondata
    6 luglio 1989

    In materia di pensioni di guerra ai superstiti, non è irragionevole il trattamento differenziato, circa la perdita della pensione in conseguenza di un nuovo matrimonio, fatto, rispettivamente, ai vedovi titolari di pensione di riversibilità e ai vedovi titolari di pensione indiretta - in particolare nella previsione, a favore unicamente dei secondi e non anche dei primi, che si tenga conto, per la perdita, della misura del reddito del nuovo coniuge - poiché tale trattamento è in relazione alla diversa natura del titolo (di attribuzione) della pensione di riversibilità, che è beneficio solo derivato e, dunque, non assimilabile alla pensione indiretta, che ha natura risarcitoria e costituisce un diritto autonomo attribuito 'iure propriò al titolare di essa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915). - S. nn. 184/1975; 186/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 51 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 5 maggio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14-28 aprile 1994, n.162 (in G.U. 1a s.s. 4/5/1994, n.19) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art51 · fonte del testo

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