Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo

comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 40, terzo

comma, e 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre

1991 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, vedova

Messina, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 la Corte

dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul

ricorso proposto da Carmela Scarpinati ved. Messina (Reg. Ord. n.

97/1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 44, terzo

comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nonché

degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione

di riversibilità alla condizione che il matrimonio sia durato almeno

un anno;

Considerato che l'ordinanza non è adeguatamente motivata sotto il

profilo della rilevanza non risultando se il caso concerna una

pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma (norma

peraltro di cui è già stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale con sentenza n. 450 del 1991), ovvero ex art. 59,

primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40,

terzo comma (norma anch'essa investita d'illegittimità

costituzionale), e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.

915;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo

comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della

legislazione pensionistica di guerra) nonché degli artt. 40, terzo

comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti -

Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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