Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/01/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della

legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968,

n. 313 (riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)

promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1975 dalla Corte dei conti -

Sezione IV giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso

proposto da Salato Giuseppe, iscritta al n. 184 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del

14 aprile 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Provvedendo sul ricorso, iscritto al n. 617706, proposto da

Giuseppe Salato, nato a S. Maria di Castellabate (SA) il 12 febbraio

1903, avverso il decreto 9 febbraio 1963, n. 2002109, con cui il

Ministro del Tesoro gli aveva negato, tra l'altro, la riversibilità

della pensione di guerra diretta, di cui fruiva, quale infortunata

civile di seconda categoria, la moglie Elvira Sessa deceduta il 5

febbraio 1962 per cause diverse da quella che avevano determinato la

mutilazione, la Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale per le

pensioni di guerra, in parziale conformità alle orali conclusioni del

p.m., ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento (non tanto all'art. 29 quanto) all'art. 3 Cost., la

questione di costituzionalità degli artt. 69, legge 10 agosto 1950, n.

648 e 59, legge 18 marzo 1968, n. 313 (riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra); norme di cui la prima annovera la vedova e

gli orfani, e non anche il vedovo fra i soggetti, cui può spettare la

riversibilità di una parte della pensione fruita dal dante causa, e la

seconda non annovera il vedovo tra i soggetti, cui può spettare il

trattamento economico stabilito nella tabella L annessa alla stessa

legge.

Nella ordinanza, emessa il 3 giugno 1975, debitamente notificata e

comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile

1976 (iscritta al n. 184 ord. 1976), il giudice a quo ha richiamato

alcune sentenze della Corte, che avevano disatteso questioni di

legittimità relative al diverso trattamento del vedovo rispetto alla

riversibilità di pensione ordinaria civile, in riferimento alle

pensioni ordinarie dello Stato (sent. 119/ 1972), al trattamento di

pensione della previdenza sociale (sent. 201/1972) e ai trattamenti

pensionistici, amministrati dalle Casse pensioni (sent. 202/ 1972);

sentenze, alle quali è comune la ratio decidendi, individuata dalla

più recente in ordine di data in ciò che "nonostante l'esistenza di

un'ampia e articolata normativa (soprattutto costituzionale) diretta a

rendere possibile e realizzare l'eguaglianza, morale e giuridica dei

cittadini, senza distinzione di sesso, è avvertita nella realtà

sociale la minore probabilità che sia il marito anziché la moglie a

dipendere economicamente dal coniuge".

Questa giustificazione non ha convinto la Corte dei conti, la quale

per un verso esclude che a giustificare il diverso trattamento fatto al

vedovo sia idoneo il carattere bellico della pensione, dato che

l'esperienza della ultima guerra mondiale non ha fatto distinzione tra

uomini e donne sia per quel che concerne i protagonisti sia per quel

che attiene alle vittime, e per altro verso ritiene che come

"l'orientamento della Corte costituzionale e quello politico-sociale

odierno tendono ad eliminare ogni norma che limiti i diritti della

donna in quanto tale rispetto a quelli dell'uomo in quanto tale",

"così nessuna norma costituzionale o dottrina politico-sociale intende

affermare che analoghi principi di eguaglianza non debbano essere

seguiti nel senso opposto ossia - in altri termini - che nella legge e

nel diritto la donna dev'essere uguale all'uomo ma l'uomo non può

essere uguale alla donna".

2. - Avanti la Corte il Salato non si è costituito; ha invece

spiegato intervento per la Presidenza del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nell'atto depositato il 6

aprile 1976, ha concluso per l'infondatezza della prospettata questione

di costituzionalità sia per due ordini di argomentazioni incentrate

sul tema della pensione indiretta di guerra, sia perché a) il

trattamento di riversibilità non ha carattere particolare d'ordine

prevalentemente alimentare, ma si sostanzia in un diritto di natura

derivativa strettamente legato alla pensione diretta fruita dal dante

causa, considerato unicamente sotto l'aspetto patrimoniale, b) il

fenomeno della moglie che lavora, della cui pensione in sede di

riversibilità possa godere il vedovo bisognoso, è frequente nella

vita sociale attuale, mentre non lo è quello della moglie invalida di

guerra, della cui pensione in sede di riversibilità non ha di regola,

bisogno il vedovo.

Conclude l'Avvocatura che, ove si venisse nella determinazione di

riconoscere al vedovo di donna pensionata di guerra il diritto al

trattamento di riversibilità, sia pure se in istato di bisogno, si

creerebbe una situazione di disparità rispetto alla categoria

(genitori, collaterali), cui il vedovo è attualmente equiparato, con

conseguente possibile proliferazione di questioni di costituzionalità

in una prospettiva di crescente "assistenzialismo".

3. - Alla pubblica udienza del 10 ottobre 1979 l'Avvocatura dello

Stato si è rimessa alla giustizia della Corte in ordine alla incidenza

del t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, entrato in vigore il 29 gennaio 1979

(e segnatamente degli artt. 8, 51, 55 e 133) sulla questione di

costituzionalità, nella dichiarazione d'infondatezza della quale ha

insistito. Considerato in diritto :

1. - L'entrata in vigore del t.u. delle norme sulle pensioni di

guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale tra

l'altro dispone la equiparazione alla vedova del vedovo della donna

deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o peri

fatti contemplati negli artt. 8 e 9 nonché al vedovo della donna

mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che

hanno determinato la invalidità, non rende necessaria la rimessione

dell'incidente alla Corte dei conti perché questa verifichi la

rilevanza della questione soprariferita: l'art. 133 del testo unico,

invero, fa salvi gli eventuali diritti quesiti (comma lo) e accorda i

nuovi o maggiori benefici, riconosciuti dal testo unico sol a far tempo

dal 1 gennaio 1979 (comma 2).

2. - La questione è fondata perché non altro che la diversità di

sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore

trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra,

poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono

l'invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle

norme impugnate. Né maggiore attendibilità è da riconoscere al

rilievo, peraltro non convalidato da attendibili dati di esperienza,

della minore frequenza di casi di vedovi di donne infortunate civili,

decedute per le ripetute vicende.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10

agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla

vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità

di pensione di guerra già fruita dal coniuge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 18

marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova,

anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico

stabilito dall'annessa tabella L.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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