Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/1981

    Altra decisione
    28 gennaio 1981

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 49, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste ultime non siano nubili - per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei genitori con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque (sussistendo le altre condizioni, quali minore età, inabilità, ecc.) ancorché questi ultimi non siano celibi - postoché, nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata, ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43, d.P.R. 915/1978), e la nuova disciplina si applica a tutte le pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato), per cui si rende necessario accertare, alla stregua della nuova normativa, se la questione prospettata sia tuttora rilevante.

    Art. 3 cost. · Art. 61 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 141 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: In caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la vedova e' in godimento, e' ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 72.000 per ciascun orfano finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile, se di sesso femminile, oppure, anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidita' sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48. Il suddetto aumento compete, altresi', per ciascuno degli orfani, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 260 anno di eta'. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art49 · fonte del testo

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