Art. 18 — Trattamento complessivo per coesistenza di più infermita
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 88 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di coesistenza di due infermita' ascrivibili a categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1. Qualora le infermita' siano piu' di due, il trattamento complessivo e' determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita', in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art18 · fonte del testo
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