Se con la vedova, concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa e' ulteriormente integrata, con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora la inabilita' sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 gennaio 1962, n. 12

11

La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso: L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962. L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario."

Testo vigente dal 24 febbraio 1962

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/1981

    Altra decisione
    28 gennaio 1981

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 49, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste ultime non siano nubili - per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei genitori con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque (sussistendo le altre condizioni, quali minore età, inabilità, ecc.) ancorché questi ultimi non siano celibi - postoché, nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata, ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43, d.P.R. 915/1978), e la nuova disciplina si applica a tutte le pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato), per cui si rende necessario accertare, alla stregua della nuova normativa, se la questione prospettata sia tuttora rilevante.

    Art. 61 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 3 cost. · Art. 133 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1971

    Illegittimità dichiarata
    22 giugno 1971

    È inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il giudice a quo, chiamato a conoscere del diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme che concernono, invece, la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra; e pertanto, la risoluzione della questione ad esse relative appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione del merito.

    Art. 60 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 61 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 48 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 24 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 gennaio 1962, n. 12

    La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' elevato progressivamente come in appresso: L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio 1962. L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, e' concesso fino al 26° anno di eta' quando trattasi di orfano studente universitario."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art61 · fonte del testo

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