Art. 56 — Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 235 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, e' devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 42. L'altra meta' e' divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto. Se esiste un solo figlio legittimo, o a questo equiparato, alla vedova, vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato. L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 48, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, e' devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso. Se la vedova si trovi nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 48, anche l'aumento di cui al precedente comma del presente articolo e' ripartito tra essa e gli orfani, nelle proporzioni stabilite per la pensione. Qualora la vedova e l'orfano separato abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza di cui agli articoli 46 e 54 tale assegno viene ripartito fra loro nella misura indicata nel precedente comma. L'aumento integratore di cui all'articolo 49 e' devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi. Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo articolo 61.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art56 · fonte del testo
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