Art. 48 — Coesistenza di figli con la vedova
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il giudice a quo, chiamato a conoscere del diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme che concernono, invece, la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra; e pertanto, la risoluzione della questione ad esse relative appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione del merito.
Art. 60 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 61 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 48 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 49 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 258 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Quando esistono orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se di sesso femminile, alla vedova del militare o del civile, e' corrisposta la pensione nella misura indicata nella annessa tabella I, anziche' nella misura di cui alla tabella G. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minori qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Sono altresi' equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 260 anno di eta'. Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova puo' ugualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalla tabella I quando sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche di cui all'articolo 20. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alla suddetta tabella I per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita. Gli accertamenti sanitari da effettuarsi al termine di ciascun periodo d'inabilita' sono disposti d'ufficio. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento dell'eta' di 65 anni. Qualora la vedova fruisca gia' del trattamento pensionistico nella misura di cui all'annessa tabella G, l'aumento tabellare e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art48 · fonte del testo
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