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Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

  • 1)di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
  • 2)di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
  • 3)di indennita' di anzianita';
  • 4)di indennita' di cassa;
  • 5)di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
  • 6)di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate". 17
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155

17

Il D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime".

Testo in vigore dal 1 maggio 1985 al 21 dicembre 1986

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4665/2026

    2 marzo 2026

    In caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la messa in mora e la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, previa detrazione dell'aliunde perceptum, non trovando, invece, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno al periodo successivo alla sentenza suddetta, stante la natura retributiva e non risarcitoria delle somme spettanti ai lavoratori in caso di inottemperanza al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo da parte del datore cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto detraibile, dal risarcimento dovuto dal datore cedente per il periodo dalla messa in mora fino alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità della cessione, le somme versate al lavoratore, a titolo di incentivo all'esodo, dal cessionario, in virtù di un accordo conciliativo conseguente al licenziamento da parte di quest'ultimo).

    Art. 12 · Art. 2112 c.c. · Art. 1223 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 286 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17013/2025

    25 giugno 2025

    In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.

    Art. 12 · Art. 1463 c.c. · Art. 1464 c.c. · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 139 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 344/2008

    Questione infondata
    23 ottobre 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 48 (ora 51), lettera f-bis) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, censurati in riferimento agli artt. 3, 4 e 31 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione, per non aver il rimettente chiarito il contenuto della disciplina sulla cui base la ricorrente società sarebbe obbligata a versare i contributi sulle somme erogate a copertura (parziale o totale) delle rette di frequenza delle scuole dell'infanzia, in quanto è del tutto pacifica l'avvenuta erogazione delle somme previste dalla specifica disciplina collettiva.

    Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 48 t.u.i.r. · Art. 4 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 427/1990

    Questione infondata
    3 ottobre 1990

    Pur disponendo, nella sua dizione letterale, che l'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 "va interpretato" nel senso che dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale sono esclusi i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, l'art. 1, quarto comma, d.l. 1 marzo 1985, n. 44, conv. in legge 26 aprile 1985, n. 155, è in realtà una norma innovativa retroattiva: atteso che, se si trattasse effettivamente di norma interpretativa, essa sopravanzerebbe chiaramente le possibilità ermeneutiche consentite dal testo legislativo, con conseguenti inammissibili contraddizioni.

    Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1969 al 1 maggio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155

    Il D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime".

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art12 · fonte del testo

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