L'indennita' di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto e' esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuita', dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori. La misura di detta quota non potra' essere maggiore di quella esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 18 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;467~art11 · fonte del testo

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